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legge 114 / 2104

03/12/2014 13:45#10680 da giorgione
Risposta da giorgione al topic legge 114 / 2104
Alfio ciao carissimo. I primi 3 punti sono corretti. Il problema è il 4. Il dl 90/2014 infatti non ha abrogato i trattenimento in servizio per il personale medico (articolo 15-nonies del Dlgs 502/1992 introdotto dal collegato lavoro 183/2010) ma solo quelli individuati nell'articolo 16 del Dlgs 503/1992 (il biennio nelle Pa). Vedi il comma 1, dell'articolo 1 del dl 90/2014.

I trattenimenti in servizio per i medici sono infatti contenuti in una lex specialis rispetto alla norma generale e come tali non dovrebbero essere stati abrogati.

E infatti l'articolo 15-nonies è ancora in vigore. Quindi per i medici, per quanto riguarda i trattenimenti in servizio, l'ipotesi prevalente è che non sia cambiato nulla. Ovviamente sarebbe utile una conferma da parte del Ministero della funzione pubblica ma questa dovrebbe essere la spiegazione al tuo quesito.

Fammi sapere se ci sono altre osservazioni che la materia a me piace molto.

Un caro abbraccio

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03/12/2014 11:25#10670 da allfio
legge 114 / 2104 è stato creato da allfio
Gent.mo Giorgione,
Desidererei sentire il tuo autorevole parere su una idea che mi sono fatto seguendo anche le tue preziose risposte alle mie due precedenti richieste sempre riferite alla legge 114/2014.
Per spiegare più facilmente Cerco di spiegarmi facendo una premessa.

1) Oggi un dirigente medico, incaricato primario e non, che raggiunge l'età pensionabile, ovvero 66 anni e tre mesi, con almeno 20 anni di contribuzione, se non si avvalesse della Legge 183/2010 verrebbe "ope legis" collocato in pensione. Giusto?
2) La legge 183 /2010 articolo 22 da la possibilità " a richiesta " con particolari condizioni aziendali (esubero /aumento pianta organica) di avere una " PROROGA "al mantenimanto in servizio purché il richiedente non abbia compiuto il 70° anno di età e non abbia maturato i 40 anni di contribuzuione effettiva. Giusto?
3) Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 114/2014 che attua la distinzione tra i livelli professionali, primari e non, riguarda non la pensione di vecchiaia ma la possibilità degli enti pubblici, quindi anche le aziende sanitarie, di collocare in " PENSIONE ANTICIPATA " il personale dirigenziale. Giusto?
4) L'articolo 1 comma 2 della legge 114 / 2014 stabilisce, senza fare distinzione di professioni e/o di livelli professionali, escludendo solo quelli del comma 3 ( magistrati - militari etc....), che le proroghe al mantenimento in servizio, perchè è di proroga che parla la 183/2010, non si possono più concedere revocando quelle in essere al 31 ottobre 2014 e quelle non ancora efficaci alla emanazione della legge.Giusto?
Quindi, se le mie precedenti considerazioni sono giuste, ma attendo una tua autorevole valutazione, sorge spontanea la mia domanda ovvero: " Come è possibile che oggi si mantengono in servizio dirigenti medici ancora in regime di proroga? "
Ti ringrazio e prometto di non disturbarti più sull'argomento.
Cordiali saluti.
allfio
p.s. se le mie considerazioni fatte in premessa non sono esatte allora cestina pure tutto.

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