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AMIANTO
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27/12/2014 16:11 - 27/12/2014 16:12#11582
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic AMIANTO
Betto56, putroppo il comma di interesse della Legge di Stabilità , il 115, non lascia dubbi, ciao
115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015.
115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015.
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ultima Modifica 27/12/2014 16:12 da cochise.
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- betto56
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22/12/2014 19:37#11445
da betto56
AMIANTO è stato creato da betto56
GRAZIE GIORGIONE,PER LA TUA RISPOSTA IL MIO DUBBIO E' CHE NELL'EMENDAMENTO VIENE CITATO :DIPENDENTI DA AZIENDE CHE HANNO COLLOCATO TUTTI I DIPENDENTI IN MOBILITA' PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA......IL MIO DUBBIO E': L'AZIENDA DEVE ESSERE FALLITA PER OTTENERE BENEFICI?. SE PER CORTESIA MI CONFERMI QUELLO CHE MI HAI SCRITTO SONO CONTENTO. PER SICUREZZA LEGGI ANCHE LA MIA DISCUSSIONE CHE HO NVIATO IL 13/12/2014 IN CUI TROVERAI ANCHE LA MIA SENTENZA.IN ATTESA DI UNA RISPOSTA TI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE E TI AUGURO BUONE FESTE
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