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sesta salvaguardia

23/01/2015 10:49#12529 da forest
Risposta da forest al topic sesta salvaguardia
:woohoo: :woohoo: All’attenzione dei moderatori Giorgione & Pablito
Sono un assistente tecnico della scuola, ho fatto la domanda di pensione nei termini di legge con scadenza 15 gennaio 2015 - legge Fornero 42 + 6 mesi e fin qui tutto bene.
Il problema è sorto al momento della ricostruzione della carriera : ad Agosto 2009 ho preso il congedo di 2 anni per assistere la mamma (Legge 104) e sono rientrato al lavoro ad Agosto 2011.
A Gennaio 2011 intanto, mi è scattato lo scalone dello stipendio dalla classe 15 alla classe 21e il tesoro mi ha pagato regolarmente con la nuova classe fino a tutt’oggi.
Il problema è sorto adesso al momento della ricostruzione della carriera, dalla scuola dove presto servizio mi è stato detto che in quanto in congedo non mi spettava il passaggio di classe stipendiale. Volevo sapere se questa cosa è vera.

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23/01/2015 10:47#12527 da cochise
Risposta da cochise al topic sesta salvaguardia
Più lontana. Ciao

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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23/01/2015 10:16#12526 da giucapocefalo
Risposta da giucapocefalo al topic sesta salvaguardia
Grazie Pablito per la risposta che è relativa al solo primo interrogativo. Sul secondo interrogativo che risposta mi può dare?

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22/01/2015 20:13#12512 da cochise
Risposta da cochise al topic sesta salvaguardia
Giuca......., per i mobilitati (profilo a ) e per i cessati a seguito accordi (profilo c) è da considerarsi la data di cessazione dal lavoro a tempo indeterminato che ha generato la salvaguardia e non le successive ricollocazioni a tempo determinato che sono previste e concesse ma non modificano la data del peccato originale; per il profilo "e" ritengo sia valido la data cessazione dell' ultimo lavoro a tempo determinato purché si collochi entro il 31/12/2011

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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22/01/2015 18:25#12506 da giucapocefalo
sesta salvaguardia è stato creato da giucapocefalo
Buonasera,
quando si richiedono spiegazioni riguardo al criterio ordinatorio che l'INPS adotterà per le istanze (domande di pensione? boh!) tutti rispondono che la legge e le disposizioni dell'INPS sono chiare: le graduatorie verranno stilate in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro! Chiedo scusa ma io non capisco. 1)Se ho alle spalle una cessazione da lavoro a tempo indeterminato (il vero rapporto di lavoro) e successivamente brevi periodi di lavoro a tempo determinato quale data l'istituto di previdenza prenderà in considerazione? 2) La precedenza in graduatoria viene attribuita a chi ha la data di cessazione più lontana o più recente?
Un saluto Giuseppe

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