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Pensione ai superstiti (reversibilità)
- thereine2000
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19/02/2016 19:08#25758
da thereine2000
Risposta da thereine2000 al topic Pensione ai superstiti (reversibilità)
Molte grazie Pablito della veloce ed esauriente risposta.
Buon proseguimento.
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- cochise
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19/02/2016 08:49 - 19/02/2016 08:51#25737
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic Pensione ai superstiti (reversibilità)
Thereine, tranquillo/a, solo se ci si trova in tutte e tre le condizioni, allora si applica la riduzione.
Quindi se il dante causa ha meno di 70 anni all'atto del matrimonio= tutto OK
se ha più di 70 anni ma la differenza di età è superiore a 20 anni = tutto OK
Solo se ha più di 70 anni ed inoltre la differenza di età è superiore a 20 anni, e la durata del matrimonio è inferiore a 10 anni, allora ti vado a ridurre la pensione del 10% per ogni anno che manca ai dieci.
In pratica è una norma che vuole ridurre il fenomeno dei matrimoni combinati assistito/badante (per entrambi i sessi) che ha causato e causerà una voragine nei conti inps.
Lasciamo stare agli arcoriani queste opzioni.
Quindi se il dante causa ha meno di 70 anni all'atto del matrimonio= tutto OK
se ha più di 70 anni ma la differenza di età è superiore a 20 anni = tutto OK
Solo se ha più di 70 anni ed inoltre la differenza di età è superiore a 20 anni, e la durata del matrimonio è inferiore a 10 anni, allora ti vado a ridurre la pensione del 10% per ogni anno che manca ai dieci.
In pratica è una norma che vuole ridurre il fenomeno dei matrimoni combinati assistito/badante (per entrambi i sessi) che ha causato e causerà una voragine nei conti inps.
Lasciamo stare agli arcoriani queste opzioni.
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ultima Modifica 19/02/2016 08:51 da cochise.
Ringraziano per il messaggio: thereine2000
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- thereine2000
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19/02/2016 08:01#25736
da thereine2000
Pensione ai superstiti (reversibilità) è stato creato da thereine2000
Mi riferisco alla circolare INPS n. 84 del 14/06/2012:
“Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16
luglio 2011, n. 167).”
Al punto 1, per il coniuge, si legge tra l’altro:
“” Pertanto, le Direzioni territoriali in sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all’aliquota di spettanza pari al 60%, che :
. il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;
. tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;
. il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.
Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.””
La mia domanda è: i 3 parametri che vengono citati per la riduzione, devono sussistere tutti e tre insieme oppure è sufficiente uno solo, per far scattare la riduzione?
Per esempio, se tra i coniugi intercorre una differenza superiore ai 20 anni di età anagrafica, ma il pensionato si è sposato prima dei 70 anni, ma viene a mancare prima che trascorrano 10 anni di matrimonio, la riduzione viene applicata oppure no?
Grazie per eventuali risposte,
buon proseguimento a tutti.
“Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16
luglio 2011, n. 167).”
Al punto 1, per il coniuge, si legge tra l’altro:
“” Pertanto, le Direzioni territoriali in sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all’aliquota di spettanza pari al 60%, che :
. il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;
. tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;
. il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.
Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.””
La mia domanda è: i 3 parametri che vengono citati per la riduzione, devono sussistere tutti e tre insieme oppure è sufficiente uno solo, per far scattare la riduzione?
Per esempio, se tra i coniugi intercorre una differenza superiore ai 20 anni di età anagrafica, ma il pensionato si è sposato prima dei 70 anni, ma viene a mancare prima che trascorrano 10 anni di matrimonio, la riduzione viene applicata oppure no?
Grazie per eventuali risposte,
buon proseguimento a tutti.
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