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Reiezione domanda di pensione in salvaguardia

25/02/2014 08:46#272 da PaoloB
Un sentito grazie a "giorgione" e "pablito" per le risposte ricevute.
Vorrei chiedervi, inoltre, se la mia nuova domanda di pensione che inoltrerò uno/due mesi prima di agosto deve contenere qualche riferimento alla legge e quale, o una semplice domanda di pensione.
Alla prima domanda, reiettatami, il Padronato aveva fatto riferimento alla ex legge 214 (unica nei loro archivi) allegando una mia lettera di avvalimento con la citazione alle L. 122/2010, L.111/2011, L. 214/2011 e DL 78/2010.
Grazie nuovamente.

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24/02/2014 21:39#271 da giorgione
Risposta da giorgione al topic Reiezione domanda di pensione in salvaguardia
Ciao Paolo, il comportamento dell'Inps e' spesso irrazionale in quanto molte sedi territoriali danno risposte diverse rispetto alla procedura indicata dalla sede centrale.

Ad ogni modo la risposta ricevuta dall'Inps non sorprende. In genere infatti la procedura è quella di presentare domanda di pensione uno o due mesi prima dell'apertura della finestra originaria (calcolata secondo le regole della 247) indicando nella stessa la richiesta di avvalimento dei benefici della articolo 12 comma 5 della legge 122/2010. La domanda spesso viene respinta in prima istanza perché la finestra di decorrenza non è corretta ma intanto ci si prenota la possibilità di ottenere l'assegno di prolungamento del sostegno al reddito quando il governo stanziera' fondi. Successivamente si presenta domanda di pensione nuovamente 1 o 2 mesi prima della finestra decorrenza, 1 agosto 2014. la domanda in questo caso non sarà respinta e il lavoratore potrà accedere alla salvaguardia della 214.

A questo punto la pensione verrà posta in pagamento in regime di salvaguardia. Successivamente quando il governo avrà stanziato i fondi per il prolungamento di sostegno al reddito per l'anno 2014 il lavoratore otterrà le somme relative al periodo dello spostamento della decorrenza ex 122.
Bisogna pertanto mettere in conto un periodo di vuoto economico che verrà coperto nei prossimi mesi in un'unica soluzione.

Collaboro con il patronato INAS di Padova
Ringraziano per il messaggio: PaoloB

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24/02/2014 18:30#269 da cochise
Risposta da cochise al topic Reiezione domanda di pensione in salvaguardia
Paolo, penso che inps abbia ragione perché tu hai presentato domanda di pensione in corrispondenza decorrenza ante L.122/2010 e correttamente inps ti ha risposto<.

"lei puo' accedere a pensione 08/2014 ( la finestra mobile della ex-legge 122). Il periodo intercorrente tra la scadenza dell'assegno (01/2014, finestra calcolata nella vigenza della legge 247) e la sua effettiva finestra di pensione, verrà eventualmente coperto con un prolungamento all'esodo a carico del fondo sociale per l'occuopazione da erogare solo in seguito a decreto del Ministero."
Inps utilizza questa prassi per comunicare reiezione a salvaguardia L.122/2010 e contemporaneo inserimento tra gli eventuali beneficiari del prolungamento sostegno al reddito per il quale è previsto appunto la presentazione domanda in corrispondenza precedente finestra.

Alla fine il tutto si concretizza in un ulteriore domanda che dovrai presentare a giugno/luglio c.a., non credo sia un problema.
In fondo l'input di non adottare provvedimenti di reiezione era riferito alla fase di monitoraggio che è ormai conclusa.

ciao

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ringraziano per il messaggio: PaoloB

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24/02/2014 08:54#264 da PaoloB
Avevo scritto all'INPS circa la reiezione della mia domanda di pensione (finestra originaria 1/1/2014 - nuova finestra 1/8/2014, 40 anni di contributi a luglio 2013 e 61 anni di età):
Oggetto: Reiezione Domanda di Pensione di anzianita' con Salvaguardia ex L. 214 nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo Bancari, presentata il 13/11/2013. Vostra successiva comunicazione del 31/1/2014.
Mi riferisco alla mia domanda di pensione di cui in oggetto, presentata in base alla salvaguardia dei primi 65.000 esodati (rientro nei 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ) per chiedervi i motivi di una discordanza di comportamenti nelle lavorazioni delle stesse e della sua reiezione.
In particolare:
• -Vs. Messaggio n. 522 del 10/2/2014 che riguarda i 6.500 lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ,
• - Vs. Messaggio 12577/2013 che riguarda i prosecutori volontari
• - Vs. Circolare n. 76/2013 che riguarda i famosi 55.000 ulteriori salvaguardati
Indicano chiaramente (art. 5 del Msg 522):
“5. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio. Come più volte precisato, anche con messaggio n. 12577 del 2/8/2013 e circolare n. 76/2013, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola. “
Tengo a precisare che la segretaria del Direttore Uselli della Direzione Centrale Pensioni, rispondendo ad una richiesta di precisazioni circa la corretta prassi che si deve tenere per gli esodati Ante Sacconi che si ritrovino alla fine del vuoto reddituale ed in prossimità della pensione (tale domanda nasceva dal fatto che alcuni colleghi avevano avuto risposte discrepanti dalle loro sedi di competenza.), ha risposto che la prassi corretta (anche in base alle circolari INPS di attuazione delle ultime salvaguardie) è la seguente : "Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate, le Sedi NON DEVONO ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI REIEZIONE, ma tenere la domanda in apposita evidenza al fine di provvedere ALLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO nel caso in cui il soggetto risulti beneficiario della salvaguardia legge 214/2011."
In attesa di Vostre precisazioni al riguardo, porgo cordiali saluti.

L'INPS mi ha risposto: "" Le comunichiamo quanto segue:

La sua domanda di pensioneè stata respinta in quanto ai sensi della salvagurdia ex-lege 214, lei puo' accedere a pensione 08/2014 ( la finestra mobile della ex-legge 122). Il periodo intercorrente tra la scadenza dell'assegno (01/2014, finestra calcolata nella vigenza della legge 247) e la sua effettiva finestra di pensione, verrà eventualmente coperto con un prolungamento all'esodo a carico del fondo sociale per l'occuopazione da erogare solo in seguito a decreto del Ministero. Ora stiamo pagando i prolungamenti per gli assegni scaduti nel 2013. come da decreto emananto alla fine del 2013.
Cordiali saluti ""

Praticamente se giochiamo a carte io avevo chiesto "Coppe" e mi è stato risposto a "Denaro" ....
Cosa ne pensate ???

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