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Beneficio art. 18 comma 22 quater DL 98/2011 a 5000 quarantisti.
- alfonsina
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17/03/2014 13:20#354
da alfonsina
Risposta da alfonsina al topic proroga assegno esodati
si mi e' chiaro ... grazie
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- giorgione
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15/03/2014 01:01#348
da giorgione
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Risposta da giorgione al topic proroga assegno esodati
Ciao Alfonsina, c'è un pò di confusione. Facciamo un attimo di chiarezza.
L'assegno di prolungamento del sostegno al reddito (art. 12, comma 5-bis Dl 78/2010) copre gli spostamenti causati dall'applicazione del Dl 78/2010 e della sua legge di conversione la 122/2010.
Non copre gli spostamenti dovuti alle leggi successive. Cio' è sempre specificato nei decreti attuativi, es il Dm 76353 non si fa mai riferimento al Dl 138/2011 e alla legge di conversione 111/2011.
Gli spostamenti causati dalla 111/2011 (che riguarda solo i quarantisti), le finestrelle per intenderci, non sono quindi coperti dalla proroga del sostegno al reddito. Chi rientra nella salvaguardia delle 5 mila unità a cui ti riferisci significa solo che non subisce l'applicazione della finestrella, non che gode dell'assegno di sostegno al reddito.
Fammi sapere se ti è chiaro
L'assegno di prolungamento del sostegno al reddito (art. 12, comma 5-bis Dl 78/2010) copre gli spostamenti causati dall'applicazione del Dl 78/2010 e della sua legge di conversione la 122/2010.
Non copre gli spostamenti dovuti alle leggi successive. Cio' è sempre specificato nei decreti attuativi, es il Dm 76353 non si fa mai riferimento al Dl 138/2011 e alla legge di conversione 111/2011.
Gli spostamenti causati dalla 111/2011 (che riguarda solo i quarantisti), le finestrelle per intenderci, non sono quindi coperti dalla proroga del sostegno al reddito. Chi rientra nella salvaguardia delle 5 mila unità a cui ti riferisci significa solo che non subisce l'applicazione della finestrella, non che gode dell'assegno di sostegno al reddito.
Fammi sapere se ti è chiaro
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- alfonsina
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14/03/2014 17:47#347
da alfonsina
Risposta da alfonsina al topic proroga assegno esodati
Buongiorno, rivolgo a voi questo quesito: sono ex bancaria con assegno di sostegno al reddito fino al 1 gennaio 2013 e con ricevimento dell'assegno di pensione dal 1 marzo 2013(regolare). Ho letto che se si e' interrotto il lavoro oltre il mese di maggio 2010, non si ha diritto alla copertura dell'assegno per il mese mancante.. La legge 111/2011 che salvaguarda 5000 unita' non mi consente di rientrare con la copertura del sostegno al reddito? Il fatto che non mi abbiano riconosciuto il mese mancante(febbraio 2013) sisgnifica che sono fuori dai 5000 ? E non si puo' fare nulla per saperlo ?? Grazie.
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- giorgione
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07/03/2014 11:09#323
da giorgione
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Risposta da giorgione al topic Beneficio art. 18 comma 22 quater DL 98/2011 a 5000 quarantisti.
Purtroppo è l'inps che detta le regole.... c'è poco da fare..
Siamo abituati ormai da anni alla questione. C'è sempre il comma x del decreto y attuato dal messaggio pinco pallino che scopri all'ultimo minuto e che ti lascia a bocca asciutta!
Tienici aggiornati sulla vicenda
Un abbraccione
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- Sergio B
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06/03/2014 14:47#319
da Sergio B
Risposta da Sergio B al topic Beneficio art. 18 comma 22 quater DL 98/2011 a 5000 quarantisti.
Carissimi tutti, se non sono soddisfatto perché non so se avrò e quale sarà il sostegno al reddito finita la mobilità sono invece soddisfatto di avere confrontato con voi la mia situazione ed avere la consapevolezza che non posso farci molto di più!
Questo penso sia il valore aggiunto di questo forum/discussione. Continuiamo così senza smettere!
Vi aggiornerò circa il prosieguo del mio caso.
Questo penso sia il valore aggiunto di questo forum/discussione. Continuiamo così senza smettere!
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- giorgione
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05/03/2014 17:06 - 05/03/2014 17:10#318
da giorgione
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Questo messaggio ha un file allegato.
Risposta da giorgione al topic Beneficio art. 18 comma 22 quater DL 98/2011 a 5000 quarantisti.
Sergio ho approfondito un pò i fatti e purtroppo mi sembra che quello che ti hanno detto sia corretto.
Effettivamente la questione è complessa perchè tu hai avuto una sospensione della mobilità e ciò, come sappiamo, comporta uno spostamento in avanti del termine della mobilità. Il punto è, lo dico soprattutto per gli altri amici del forum, che questa sospensione viene valutata diversamente a seconda delle 3 salvaguardie varate (legge 122/2010, legge 111/2011 e legge 214/2011).
1) Per rientrare nella salvaguardia dei 10mila (legge 122/2010) e/o avere diritto al prolungamento del sostegno al reddito:
---> devi maturare i 40 anni di contributi entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Le eventuali sospensioni della mobilità che possono essere conteggiate per spostare il termine della mobilità sono quelle intervenute entro il 31 Maggio 2010.
2) Per rientrare nella salvaguardia dei 5mila (legge 111/2011) :
---> devi maturare i 40 anni di contributi entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Le eventuali sospensioni della mobilità utili ad ottenere la dilatazione del termine della mobilità sono quelle intervenute entro il 16 Luglio 2011. Questa informazione mi era sfuggita.
3) Per rientrare nella salvaguardia della legge 214/2011:
---> devi maturare i 40 anni di contributi entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Le eventuali sospensioni della mobilità utili ad ottenere la dilatazione del termine della mobilità sono quelle intervenute entro il 24 Luglio 2012.
Secondo me fai bene a fare comunque la domanda come ti ha detto l'operatore e vedere come va a finire. Fammi sapere se hai osservazioni perchè il tuo caso è molto interessante, oltre che complesso.
Per chi voglia approfondire la questione allego il testo del messaggio inps 3890/2013
Effettivamente la questione è complessa perchè tu hai avuto una sospensione della mobilità e ciò, come sappiamo, comporta uno spostamento in avanti del termine della mobilità. Il punto è, lo dico soprattutto per gli altri amici del forum, che questa sospensione viene valutata diversamente a seconda delle 3 salvaguardie varate (legge 122/2010, legge 111/2011 e legge 214/2011).
1) Per rientrare nella salvaguardia dei 10mila (legge 122/2010) e/o avere diritto al prolungamento del sostegno al reddito:
---> devi maturare i 40 anni di contributi entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Le eventuali sospensioni della mobilità che possono essere conteggiate per spostare il termine della mobilità sono quelle intervenute entro il 31 Maggio 2010.
2) Per rientrare nella salvaguardia dei 5mila (legge 111/2011) :
---> devi maturare i 40 anni di contributi entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Le eventuali sospensioni della mobilità utili ad ottenere la dilatazione del termine della mobilità sono quelle intervenute entro il 16 Luglio 2011. Questa informazione mi era sfuggita.
3) Per rientrare nella salvaguardia della legge 214/2011:
---> devi maturare i 40 anni di contributi entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Le eventuali sospensioni della mobilità utili ad ottenere la dilatazione del termine della mobilità sono quelle intervenute entro il 24 Luglio 2012.
Secondo me fai bene a fare comunque la domanda come ti ha detto l'operatore e vedere come va a finire. Fammi sapere se hai osservazioni perchè il tuo caso è molto interessante, oltre che complesso.
Per chi voglia approfondire la questione allego il testo del messaggio inps 3890/2013
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Collaboro con il patronato INAS di Padova
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Ultima Modifica 05/03/2014 17:10 da giorgione.
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