Ottava salvaguardia [Discussione Unificata]
- Nicola54
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"Confermo che il termine era il 6/01/2019 ma la finestra che ho scontato è 18 mesi, avevo maturato i 40 anni il 30/11/2015 e la decorrenza effettiva della mia pensione è stata 1/6/2017 (18 mesi dopo)".
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Non è possibile.Coloro che salvaguardati maturano i requisiti con 40 anni di contributi debbono attendere,per la decorrenza pensionistica, 15 mesi se lavoratori dipendenti,mentre 21 mesi se autonomi e se perfezionano il requisito indicato,come nel suo caso,successivamente alla data del 1 gennaio 2014(cfr. comma 22 ter art. 18 legge n.111/2011).
Quindi probabilmente lei non sa con precisione,quando aveva maturato 40 anni di contributi.
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- bencini
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"TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SOGGETTI SALVAGUARDATI, ESODATI E DEROGATI PER NORME SPECIALI AI QUALI NON SI APPLICANO, PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA E ANTICIPATA, I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PREVISTI PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI DALLA LEGGE 201/2011 (Riforma Fornero)"
dove si elencano fra gli altri anche i lavoratori esodati. Purtroppo non è recentissimo (2014) pertanto non so se potrebbe valere anche per l'ottava salvaguardia
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- Nicola54
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Se ha avuto accesso a trattamento pensionistico in salvaguardia con 40 anni di contributi la sua finestra di attesa non può essere di 18 mesi,ma di 15 per i lavoratori dipendenti o di 21 per gli autonomi.
Conferma che è di 21 mesi?
Se ha presentato domanda alla DTL lei sicuramente aveva lo status di lavoratore cessato per accordi e risoluzione unilaterale, o in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato.In ogni caso con decorrenza pensionistica ante Fornero entro il termine perentorio del 6 gennaio 2019.
Conferma?
In caso positivo la sua decorrenza in pensione di vecchiaia avviene all'età di anni 67(primo giorno del mese successivo).
Il lavoratore che ha percepito la pensione e prosegue l'attività lavorativa, per quei contributi aggiuntivi versati ha diritto a percepire il supplemento di pensione se l'attività lavorativa è la stessa di quella che precedeva la pensione o la pensione supplementare quando l'attività lavorativa è diversa, così come nel suo caso di lavoratore commerciante,all'età di anni 67.
Spero che la risposta sia chiara.
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- adrobe
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- bencini
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Quindi ha usufruito dell'ottava salvaguardia come quarantista e finestra per lavoratori autonomi, secondo le norme pensionistiche pre-legge Fornero. Avendo le credenziali di salvaguardato questo poteva farlo a qualsiasi età, ed al raggiungimento dei 40 anni di contributi. Il fatto di essere nato dopo il 1954 non ha alcuna influenza sull'applicazione delle finestre o meno, perchè ciò dipende dall'aver applicato le disposizioni legislative pre-Fornero (in tal caso si) oppure no.bencini ha scritto: la domanda è posta effettivamente in modo erroneo, intendevo con "anticipata" indicare "prima della scadenza naturale" invece dei 42 anni e 10 mesi infatti, ho potuto andare con 40+finestra di 18 mesi (essendo stato ultimamente commerciante). Un risparmio di un anno e 4 mesi. La dicitura ufficiale è vocom (vecchiaia commercianti) anche se in realtà ho quasi 66 anni di età. Anche l'inps secondo me usa diciture poco ortodosse. Mi sembra di capire che comunque essendo nato dopo il 1954 non sono sottoposto al regime delle finestre per la vecchiaia mentre per l'anzianità le ho dovute sommare.
Ha perciò ottenuto ciò che una volta si chiamava pensione di anzianità. Se le fosse stata applicata la Fornero sarebbe andato in pensione anticipata il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 67 anni.
Mi auguro che ora la situazione le sia chiara.
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