cumulo casse professionali
- Nicolett
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Farma53 ha scritto: Nicolett certo che a leggere il comma 707 art.1 della legge 190/2014 a me vengono ancora le.."caldane" ma come si fa a scrivere in modo cosi contorto per non esperti ? :707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere
quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di
calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto computando, ai fini della determinazione della misura del
trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il
conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la
data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione
della prestazione stessa». Ma rob de matt , domani alle 13,0 sono curiosa di sapere la "dirigente" ( ) Inps cosa mi racconta sul cumulo !!
Farma53, questo comma è stato "ideato" (anche se la parola è un pò grossa)...quando si sono resi conto che dopo la Fornero l'applicazione del calcolo contributivo dal 01.01.2012 (ATTENZIONE: il comma 707 si riferisce solo ed esclusivamente da quella data in poi!)...dicevo dopo il primo gennaio 2012 talune figure professionali, con alti livelli retributivi e quindi alte contribuzioni, potevano maturare spezzoni di pensione più premianti che se calcolati con il retributivo....è la cosidetta legge "del doppio calcolo"...ebbene...in questi casi si confronta il conteggio del contributivo con il sistema preesistente, cioè il retributivo....e si applica il meno favorevole dei due...stop! Tutto qui!....per quello dico che "non c'azzecca niente!"....e chi insiste su questa strada dovrà inchinarsi davanti all'esito di un ricorso..
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- Farma53
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n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere
quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di
calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto computando, ai fini della determinazione della misura del
trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il
conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la
data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione
della prestazione stessa». Ma rob de matt , domani alle 13,0 sono curiosa di sapere la "dirigente" ( ) Inps cosa mi racconta sul cumulo !!
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- Carmeci
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- Farma53
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- Nicolett
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dudi52 ha scritto: Scusate però date per scontato che i 18 anni al 1995 devono essere solo Inps, e il ns. comma 246???????????? dice che "per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione tiene conto di TUTTI I PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI ecc." quindi.....
Dudi, personalmente ho sempre affermato che il comma 246 sarà il nostro baluardo invalicabile...le pretestuose tesi dell'Inps, in particolare il famoso comma 707 art. 1 della legge 190/2014, sono destinate alla debacle in caso di ricorso giudiziario...propabilmente per noi della dirigenza medica (io sono un veterinario asl) la differenza fra retributivo (fino al 31.12.2011) e il misto non sarà consistente, ma solo per il gusto di veder affermato un principio io farò ricorso...anche perchè rappresento tanti colleghi per i quali la differenza invece sarebbe significativa...
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