ESODATI E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
- riva
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La parte: "Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purchè ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998,
Non ti senti frustrato in modo eccessivo nel tuo affidamento nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni fondate sulla normativa precedente????
Questo è quel che serve a noi!!
Vedi che se ci mettiamo tutti assieme qualcosa combiniamo!!
Se l'avessi saputo prima avrei messo anche questo nel mio ricorso.
Grazie infinite.
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- riva
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Una class action necessita di organizzazione, ma non vedo molte adesioni, visto che questo sito é visitato per lo più da esodati.
Ringrazio per le sentenze che mi hai mandato. Non ho ancora letto perchè, d'istinto, ho risposto subito.
Ciao
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- derrik22
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Io sono disponibile a fare ricorso. Sono anche io "nero di rabbia" e un avvocato che conosco ha detto che potrei addirittura chiedere i danni morali allo stato.
Comunque riva chiedeva un pò di elementi giurisprudenziali. Ebbene io mi sono documentato da un pò di tempo a questa parte. Ecco cosa dice la Corte Costituzionale che piu' volte ha cassato riforme peggiorative in materia previdenziale.
Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza (sentenze n. 26/80 e 349/85), facendo leva sugli articoli 36 e 38 Cost., porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a “una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa”. A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che “proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta”.
A partire dalla seconda metà degli anni ‘80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. Già nelle sentenze n.180/1982 e n.220/1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997).
Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purchè ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998, n.211/1997, n.416/1999).
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- saverio
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Idem come Voi, autorizzato ai V.V. dal Dicembre 2006 ma, purtroppo come dice Francis la legge 243/2004 convertita in 247/2007 - 57/35 è stata sospesa....speriamo il ripristino.
Per di più potevo usufruire anche della legge 228/2012 ma l'INPS non ha accettato la mia istanza perché nel 2012 (Purtroppo o per Fortuna) ho lavorato 6 mesi a tempo Indeterminato e per questo sono stato escluso, Ho compiuto 57 Anni nel Novembre 2013 e ho 35 anni di contributi.
Se non cambia niente andrò in Pensione nel 2024 ?!?!
Speriamo nella Proposta Damiano di cui Vi allego uno Stralcio fine Messaggio.
Per quanto riguarda "Corte Europea per i Diritti dell'uomo" sono d'accordo con Voi però non saprei come muovermi, sono ben Felice però di partecipare con Voi, se mi fate avere informazioni più Dettagliate.
Grazie Mille e un Caro Saluto
Saverio
Stralcio:
Regime sperimentale donne - In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo comma 10-bis nel citato articolo 24 del decreto – legge n. 201, il quale prevede che, ai fini della possibilità, riconosciuta in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, dall'articolo 1, comma 9, del decreto – legge n. 243 del 2004, alle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, di mantenere il diritto all'accesso alla pensione di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, si deroga alle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento e di adeguamento dei relativi requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita.
Disposizioni Generali - In particolare, la lettera a) procrastina dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale avvalersi della normativa previdenziale previgente al decreto-legge n. 201; la lettera b) prevede l'esclusione, in ogni caso, dei regimi delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto- legge n. 78 del 2010 e all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 (in base al quale il trattamento pensionistico decorre a partire da un certo periodo dopo la data di maturazione dei previsti requisiti) e amplia il sistema derogatorio anche ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004;
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- riva
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Mi ha fatto piacere leggere la tua risposta (l'unica)
Visto che nessuno batte un colpo e anche tu sei intenzionata ad agire legalmente ti invito ad andare su questo sito www.diritto.it/articoli/europa/Guida/giudiziocorte.htm.
Si parla di come si fa ad accedere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e di cosa si tratta.
La procedura è molto semplice, non serve neppune un avvocato.
Io sono profondamente convinta che i miei diritti siano stati violati, quindi a titolo personale, presenterò la mia istanza.
Tu hai detto che ci sono già dei pronunciamenti favorevoli.
Sarebbe utile, se puoi, farmi sapere dove recuperarli, in quanto si deve allegare
tutta la documentazione utile affinchè possano esprimere un giudizio.
Fammi sapere. Grazie.
ciao
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- francis
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Sto anche io pensando di andare per le vie legali perchè è una profonda ingiustizia quello che hanno fatto. Ci sono un sacco di persone che sono state fregate e non sanno come muoversi.
E' veramente assurdo. Anche perchè ci sono fior di sentenze costituzionali che ci tutelano, che prontamente il parlamento vìola.
Non so se la strada della corte europea sia percorribile però mi informo perchè per una class action sarei pronta.
Sono nera di rabbia
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