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- PAGAMENTO TFS DIPENDENTI PUBBLICI -2500 salvaguardati permessi legge 104-
PAGAMENTO TFS DIPENDENTI PUBBLICI -2500 salvaguardati permessi legge 104-
- Mariag
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propongo che chi avrà la fortuna di andare in pensione anticipatamente dedichi una parte del suo tempo a costringere i parlamentari (magari quelli che ha votato o voterà) e, a cascata, i ministri, direttori, dirigenti, funzionari, impiegati pubblici a rispettare il Manuale di Stile delle Pubbliche Amministrazioni www.ibs.it/code/9788815060488/manuale-stile-strumenti.html introdotto dal ministro Cassese :kiss: nel 1993 e il cui contenuto, peraltro, ricomparve in una circolare del Ministero Funzione Pubblica del 2002 :whistle: www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16872
E' intollerabile il costo, in tempo e denaro, di questi marziani . Pensate al costo delle telefonate, delle ore di lavoro spese a cercare di capire prima e di spiegare poi quello che dovrebbe essere chiaro fin dall'inizio, al contenzioso infinito che ne deriva e, non ultimo, alla fuga del lavoro dall'Italia (quel lavoro che ci dovrebbe garantire anche le pensioni) visto che le tasse sono solo al secondo posto nei motivi indicati per la delocalizzazione. I burocrati italici non sono poi così cattivi: vi giuro che ne conoscono moltissimi che impazziscono per "tradurre" le mostruosità che arrivano da Stato (e, molto peggio, dalle Regioni) in lingua umana. Ma, come abbiamo visto anche con questa vicenda, è un'impresa impossibile . E, secondo me, questo ci affonderà anzi ci sta già affondando
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- grizzi
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- mimmo domenico
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Il termine di decorrenza del periodo necessario alla erogazione del TFS decorrerebbe dalla data di maturazione del requisito pensionistico e non già dalle dimissioni.
Ritengo ovvio che per requisito pensionistico debba intendersi la decorrenza della pensione, Se fosse così, chi ha maturato l'uscita (compreso finestra) nel 2013 potrebbe avere il TFS già nel 2015. Mahhhh!!!!!!!!!
Per quanto riguarda la garanzia della permanenza del diritto negli anni successivi alla concessione, la logica mi direbbe che non potrebbe essere revocato, ma oramai, per quello che abbiamo vissuto, l'esperienza mi dice che tutto può cambiare da un momento all'altro, per cui occorre anche valutare la possibilità che un diritto si perda.
Parliamone.
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- grizzi
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" Risposta della sede di competenza
Gentile sig. Grizzi¸ non è garantita la validità della salvaguardia per gli anni successivi alla concessione¸ essendo soggetta a stanziamenti annui. I termini di pagamento del TFS decorrono dalla data di maturazione del requisito pensionistico maturato sulla base delle disposizioni dell`art.24 del D.L. 201/2011."
Do per scontato che per termini si intenda 24 mesi, ma non sono convinto riguardo la non garanzia di una certificazione. Voi cosa ne pensate ?
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- rosabba52
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mimmo domenico ha scritto: CONFERMO 24 MESI + 3 IN CASO DI DIMISSIONI
TANTO PER CHI MATURA IL DIRITTO DOPO IL 31.12.2013, TANTO PER CHI LO MATURA PRIMA
Leggete e commentate insieme a me
Circolare 73
omissis........
3.1 Regime generale
È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i
dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data.
omissis...........
Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra
richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste
cause si ricordano in particolare:
le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla
liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che
siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve
mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi
(complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
omissis............
3.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre
per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013
omissis.........
Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per
le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013
con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.
Ecco, era infatti quello di cui io parlavo nell'altro forum (quello della IV salvaguardia) rispondendo a "tiritina".
Difatti sono convinta anche io che non abbiamo nulla a che fare con i licenziati per esubero, noi saremo "dimissionari volontari" con diritto a pensione per via della salvaguardia !
Io la penso così e penso anche che sarebbe bene, eventualmente, fare presente ai funzionari inps che dovranno liquidarci tale circostanza, che ne dite ?
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- mimmo domenico
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Nel caso del TFS per chi è ricompreso tra i 2500 salvaguardati ci troviamo di fronte a delle necessarie dimissioni dal rapporto di lavoro, che da luogo al pagamento in 24+3 mesi dalla cessazione.
Se il termine dei 24+3 è previsto anche per chi non ha diritto a pensione, non vedo perché dovrebbe esserci un regime diverso per chi , come noi, invece il diritto ce l'ha.
Direi che è una prestazione dovuta a prescindere dall'esistenza del diritto a pensione, ma semplicemente legato alla circostanza della cessazione dall'impiego.
Sono pervenuto a questa conclusione leggendo e rileggendo la circolare 73/2014 e senza creare inopportune commistioni con la successiva circolare 79/2014 che non ha rettificato od abrogato nulla della precedente 73/2014.
Saluti
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