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APE Volontaria [Discussione Unificata]
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02/06/2017 12:26#37343
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Risposta da [email protected] al topic APE Sociale e Volontaria [Discussione Unificata]
Grazie Nicola 54
Lunedì provvederò ad effetuare cambiare la residenza.
Stranamente molti siti che l' Ape social non citavano il requisito della convivenza.
Pazienza si spera di rientrare alla prossima occasione prevista per marzo 2018.
Lunedì provvederò ad effetuare cambiare la residenza.
Stranamente molti siti che l' Ape social non citavano il requisito della convivenza.
Pazienza si spera di rientrare alla prossima occasione prevista per marzo 2018.
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- Nicola54
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02/06/2017 09:22#37337
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic APE Sociale e Volontaria [Discussione Unificata]
Signor Savino,
con Lett.Circ. 18 febbraio 2010, n. 3884, il Ministero, ha applicato la sentenza della Corte Costituzionale n. 19/09 del 26 gennaio 2009.
Questa precisa che ai fini della tutela psico-fisica del disabile, nel caso in cui la residenza non venga a trovarsi nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non viene pregiudicata l’effettività e continuità dell’assistenza al genitore disabile.
Il concetto di ''convivenza'' dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).
Poiché il comma 179b dell'art. 1 della legge n. 232/2016 prevede la concessione dell'APE Social a coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potrebbe usufruirnealle condizioni sopra indicate.
Se queste non sussistono, ha comunque la possibilità di variare la residenza ed usufruire della prestazione,sempre che ci siano risorse finanziarie disponibili, in futuro.
Mi riservo di ulteriori verifiche, ma non credo che un'autocertificazione di convivenza sia sufficiente per l'INPS.
con Lett.Circ. 18 febbraio 2010, n. 3884, il Ministero, ha applicato la sentenza della Corte Costituzionale n. 19/09 del 26 gennaio 2009.
Questa precisa che ai fini della tutela psico-fisica del disabile, nel caso in cui la residenza non venga a trovarsi nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non viene pregiudicata l’effettività e continuità dell’assistenza al genitore disabile.
Il concetto di ''convivenza'' dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).
Poiché il comma 179b dell'art. 1 della legge n. 232/2016 prevede la concessione dell'APE Social a coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potrebbe usufruirnealle condizioni sopra indicate.
Se queste non sussistono, ha comunque la possibilità di variare la residenza ed usufruire della prestazione,sempre che ci siano risorse finanziarie disponibili, in futuro.
Mi riservo di ulteriori verifiche, ma non credo che un'autocertificazione di convivenza sia sufficiente per l'INPS.
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- savino.fiorentino
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01/06/2017 20:47#37333
da savino.fiorentino
Risposta da savino.fiorentino al topic APE Sociale e Volontaria [Discussione Unificata]
Buonasera
Chiedo un chiarimento per mia moglie che credo abbia i requisiti necessari per assistenza a un parente di primo grado:
- Compie 63 anni a dicembre prossimo
- 35 anni di contributi versati
- Assiste la madre invalida 100/100 da svariati anni (legge 104)
Purtroppo non ha il requisito della convivenza certificata , nel senso che pur convivendo non abbiamo mai pensato di cambiare la residenza in quanto le rispettive abitazioni sono vicinissime. La domanda che chiedo ad uno esperto è se tale requisito è tassativo? se si, vale 6 mesi prima della domanda o dall'ottenimento del requisito di età ? (63 anni a dic. 2017)
Fiore
Chiedo un chiarimento per mia moglie che credo abbia i requisiti necessari per assistenza a un parente di primo grado:
- Compie 63 anni a dicembre prossimo
- 35 anni di contributi versati
- Assiste la madre invalida 100/100 da svariati anni (legge 104)
Purtroppo non ha il requisito della convivenza certificata , nel senso che pur convivendo non abbiamo mai pensato di cambiare la residenza in quanto le rispettive abitazioni sono vicinissime. La domanda che chiedo ad uno esperto è se tale requisito è tassativo? se si, vale 6 mesi prima della domanda o dall'ottenimento del requisito di età ? (63 anni a dic. 2017)
Fiore
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- cochise
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30/05/2017 07:52#37281
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic APE Sociale e Volontaria [Discussione Unificata]
Effettivamente dimenticavo la ghigliottina prevista per il 2021.
Che la riduzione ADV, grazie alla lorenzin, non apportasse modifiche verso il basso era già stato previsto....si erano cautelati sapendo che prima o poi avrebbero messo un premio Nobel alla Sanità.
Che la riduzione ADV, grazie alla lorenzin, non apportasse modifiche verso il basso era già stato previsto....si erano cautelati sapendo che prima o poi avrebbero messo un premio Nobel alla Sanità.
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
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30/05/2017 07:41#37279
da sfiore
Risposta da sfiore al topic APE Sociale e Volontaria [Discussione Unificata]
A prescindere da quel che accadrà per il biennio 2019-2020:
l'articolo 24, comma 9 del decreto legge 201/2011 prevede che dal 1° gennaio 2021 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia siano fissati a 67 anni. Ciò significa che anche se l'andamento dell'aspettativa di vita risultasse inferiore a 5 mesi nei prossimi anni, il pensionamento di vecchiaia non potrà avvenire, comunque, prima del 67° anno di età. Da segnalare inoltre che se l'aspettativa di vita si riducesse l'articolo 12, comma 12-bis del decreto legge 78/2010 non prevede la possibilità di una riduzione dei requisiti per il pensionamento. In altri termini l'adeguamento può avvenire solo al rialzo e mai al ribasso e, pertanto, una volta operato non si può tornare indietro. In caso di riduzione della speranza di vita i requisiti resteranno al più immutati rispetto al periodo precedente.
l'articolo 24, comma 9 del decreto legge 201/2011 prevede che dal 1° gennaio 2021 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia siano fissati a 67 anni. Ciò significa che anche se l'andamento dell'aspettativa di vita risultasse inferiore a 5 mesi nei prossimi anni, il pensionamento di vecchiaia non potrà avvenire, comunque, prima del 67° anno di età. Da segnalare inoltre che se l'aspettativa di vita si riducesse l'articolo 12, comma 12-bis del decreto legge 78/2010 non prevede la possibilità di una riduzione dei requisiti per il pensionamento. In altri termini l'adeguamento può avvenire solo al rialzo e mai al ribasso e, pertanto, una volta operato non si può tornare indietro. In caso di riduzione della speranza di vita i requisiti resteranno al più immutati rispetto al periodo precedente.
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- cochise
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29/05/2017 21:37#37277
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic APE Sociale e Volontaria [Discussione Unificata]
Paolo non prendo mai le difese dei quaquaraquà ma, attenendoci ai fatti bisogna dire che per la social il requisito anagrafico e' 63 anni e per la volontaria, per la quale occorre essere a tre anni e sette mesi dalla pensione non credo che varierà perché,probabilmente l'aspettativa di vita non aumenterà granché......grazie a lorenzin & co
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ringraziano per il messaggio: Paolorossi47
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