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Pensioni, l'incentivo all'esodo deve riguardare tutti i lavoratori in mobilità
L'accordo di incentivazione all'esodo raggiunto nell'ambito della legge 223/1991 può essere validato dall'Inps solo se tutti i lavoratori risultino in possesso dei requisiti prescritti.
L’Inps ha fornito con il messaggio 3088/2015, nelle more del rilascio di tutte le funzionalità del Portale prestazioni atipiche, le indicazioni in merito alle modalità di gestione dei casi in cui i datori di lavoro esodanti ex legge 92/2012 presentino all’Istituto accordi sindacali nell'ambito di procedure di mobilità ordinaria a sensi della legge 223/1991.
Com'è noto la disciplina di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, trova applicazione nei casi di esubero di personale per i lavoratori destinatari della citata legge che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, a seguito della stipula di accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.
L’Inps all'esito di tali accordi eroga ai lavoratori interessati una prestazione di esodo a totale carico del datore di lavoro esodante di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, con l’accredito della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.
La prestazione di esodo disciplinata dalla legge 92/2012 può essere oggetto anche di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 (procedure di mobilità ordinaria). In tali casi l'inps ricorda tuttavia che l’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato esclusivamente:
- nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- nell’ipotesi in cui l’ accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.
Sarà cura dunque delle parti inserire espressamente nell'accordo la previsione ex ante di permanenza di validità dell’accordo medesimo in caso in cui uno o piu' lavoratori interessati dalla procedura non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'esodo.
L'Inps ammette anche una comunicazione di validità dell'accordo successivamente ad un eventuale rigetto da parte dell'istituto. Laddove, infatti, la Sede competente per la certificazione e quantificazione del diritto verifichi la mancanza dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, deve comunicare via PEC al datore di lavoro tale impossibilità di validazione allegando comunque il prospetto relativo ai lavoratori certificati. A questo punto le parti stipulanti l’accordo possono ex post comunicare all’Inps di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti.
Documenti: Messaggio Inps 3088/2015
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Zedde
Decreto Pensioni, Domani la decisione del Governo
L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di domani ancora non è fissato, ma pare ormai certo che l'atteso provvedimento sulle pensioni, dopo la sentenza choc della Consulta che ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione, non sarà varato subito.
Kamsin Nel Consiglio dei Ministri di domani si terrà un primo giro d'orizzonte tra i ministri sulle proposte messe a punto dal Tesoro e da Palazzo Chigi su come procedere alla rivalutazione degli assegni e al rimborso degli arretrati all'indomani della Sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco della perequazione nel biennio 2012-2013.
Il varo del decreto vero e proprio dovrebbe avvenire però in altra data, forse anche prima delle elezioni regionali del 31 Maggio. Ma comunque non domani. Si vedrà. In serata a Palazzo Chigi si terrà un tavolo tecnico di ministeri, Ragioneria e Inps per preparare il consiglio dei Ministri di domani.
Il costo dovrebbe limitarsi a 3 miliardi di euro sugli 11 risparmiati finora dalla mancata indicizzazione oltre le tre volte il minimo. Prevederà quindi rimborsi parziali e limitati ai redditi medi. Un'ipotesi è quella di dar corso alla rivalutazione solo sugli assegni tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo inps (gli importi inferiori a 3 volte il minimo infatti sono stati già rivalutati in passato e quindi, a differenza di quanto molti riportano, non sono interessati dalla misura) con fasce poi rapidamente decrescenti che sostanzialmente determineranno l'azzeramento degli effetti positivi della Sentenza oltre le 5-6 volte il minimo (circa 2500-3mila euro lordi). Si vedrà.
Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ieri ha infatti confermato che non c'è ancora una decisione e martedì sera il ministro Padoan riferirà presso le Commissioni Lavoro riunite di Camera e Senato su come l'esecutivo intende dare esecuzione alla Sentenza della Consulta. Anche il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti chiede un percorso a tappe: domani le linee guida e più avanti un decreto che preveda «gradualità dei rimborsi tenendo conto non solo dell'assegno ma anche dei contributi versati. Meglio prendersi più tempo - ha detto - per costruire una gradualità dei rimborsi, che tenga conto non solo dell'assegno ma anche dei contributi versati. La sintesi finale - ha precisato - compete a Renzi e Padoan, ma questa soluzione riscuote ampi consensi.»
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Zedde
Pensione anticipata, lo stop alla penalizzazione dura solo sino al 31 dicembre 2017
L'Inps in un recente messaggio ha spiegato che la penalizzazione non viene applicata a condizione che il lavoratore maturi i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.
Kamsin La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996) e nella gestione separata non vengono comunque interessate dalla penalizzazione. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.
La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.
Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.
Non subiranno il taglio dell'1-2% le pensioni anticipate liquidate nel regime misto (cioè riguardanti i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data. Per effetto di tale modifica la penalizzazione in pratica non si applicherà:
- nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017;
- nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017 a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017.
Ad esempio un lavoratore che abbia raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età nel novembre 2017 qualora - pur potendo accedere alla pensione dal 1° dicembre 2017 - voglia comunque continuare a restare sul posto di lavoro per un altro anno, potrà farlo senza che ciò comporti l'applicazione della penalizzazione. In altri termini ciò che conta è che siano raggiunti i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 mentre non rileva la data di decorrenza del rateo. Attenzione però. Se il lavoratore matura i requisiti successivamente dal 1° gennaio 2018 la decurtazione tornerà ad applicarsi (si veda tabella).
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Zedde
A cura del Patronato Acli
Pensioni, lo stop all'arrotondamento dell'anzianità contributiva scatta da Maggio
L'Inps salvaguarda la possibilità di mantenere l'arrotondamento dell'anzianità contributiva nei confronti dei dipendenti pubblici già usciti dal lavoro prima del 30 Aprile 2015.
Kamsin Lo stop all'arrotondamento dell'anzianità contributiva nei confronti dei dipendenti pubblici scatta a partire dal 1° maggio. Lo precisa l'Inps con il messaggio 3305/2015 con il quale integra le disposizioni già fornite con il messaggio 2974/2015 pubblicato lo scorso 30 Aprile 2015.
A partire da tale data non è piu' possibile attivare l'arrotondamento previsto originarimente dall'articolo 59 della legge 449/1997 che consente, com'è noto, di arrotondare alla frazione di mese l’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O (cioè i dipendenti pubblici) - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni.
Secondo l'istituto, però, i criteri di arrotondamento in uso antecedentemente alla data di pubblicazione del messaggio 2974/2015 continuano a trovare applicazione nei confronti di coloro che al 30 Aprile 2015 abbiano già risolto il rapporto di lavoro ovvero abbiano un preavviso in corso. Cio' non per non pregiudicare il pensionamento di coloro che sono già usciti dal lavoro o sono in procinto di farlo.
Resta inteso, inoltre, che l'arrotondamento continuerà a trovare applicazione nei confronti delle lavoratrici che chiedono l'opzione donna (i 35 anni di contributi possono essere quindi perfezionati con 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio), nei confronti dei salvaguardati ( 40 anni di contributi arrotondabili a 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio) e nel requisito contributivo necessario per conseguire la pensioni di inabilità (ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995).
Per quanto riguarda la liquidazione degli assegni straordinari a carico del Fondo a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i criteri di arrotondamento, come precisati nel messaggio Hermes n. 2974 del 30 aprile 2015, si applicano esclusivamente agli assegni straordinari aventi decorrenza a partire dal 1° giugno 2015.
Documenti: messaggio inps 3305/2015
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Decreto Rivalutazione Pensioni, Renzi conferma: i rimborsi saranno solo parziali
La Decisione del Governo potrebbe essere rimandata a dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative. Damiano: rivalutare le pensioni di lavoro.
Kamsin Lunedì si saprà con maggiore chiarezza come il Governo intenderà dare esecuzione alla Sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 che ha dichiarato illegittima la rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo inps (oltre cioè i 1450 euro lordi al mese). Ieri mattina il ministro dell'Economia PierCarlo Padoan avuto un lungo incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Matteo Renzi per studiare le carte. Per ora sul piatto ci sono solo ipotesi che tuttavia hanno un minimo comune denominatore: i rimborsi saranno parziali. Una buona fetta dei 5milioni di pensionati coinvolti nel blocco biennale della perequazione tra gli anni 2012-2013 non vedrà la restituzione di quanto dovuto.
L'obiettivo del Governo è infatti quello di limitare i danni garantendo una rivalutazione progressiva in base all'importo dell'assegno con una percentuale di indicizzazione inferiore a quella rimessa in pista dalla Consulta (90% sugli assegni sino a 5 volte il minimo e 75% oltre tale importo come prescrive la legge 388/2000 "Finanziaria 2001"). Probabilmente, soprattutto, ci sarà un tetto oltre il quale l'assegno non sarà piu' rivalutato. Le cifre e le soglie però non sono note.
La linea è stata dettata del Premier ieri: «restituiremo solo una parte dei soldi di queste pensioni» ma ha comunque escluso che si possa giungere già lunedì all'approvazione definitiva del decreto legge sulle pensioni. Secondo il premier «bisogna ripensare un modello di organizzazione delle pensioni, lo faremo nei prossimi giorni e mesi» ha detto. «Il governo Monti - ricorda il Premier - ha bloccato l'indicizzazione in modo considerato incostituzionale noi stiamo studiando come superare il limite rispettando le esigenze di bilancio sapendo che questi soldi non andranno i pensionati da 700 euro al mese. Perché la mia preoccupazione è per chi prende poco, poco, poco. Negli ultimi tempi ci stiamo specializzando nel risolvere i problemi creati da altri».
L'ipotesi di procedere a rimborsi parziali è tuttavia duramente contestata da quasi tutte le forze di opposizione. La Lega Nord ha previsto barricate in Parlamento per non far passare la misura finché il governo non provvederà a dare piena esecuzione alla Sentenza della Consulta. Salvini chiede anche di rimettere mano anche alla legge Fornero che dimostra, con la decisione della Corte, come ormai «faccia acqua da tutte le parti». Piu' morbida la linea della minoranza Dem che non è contraria tout court all'ipotesi di rimborsi ancorati all'importo dell'assegno purchè si riconosca a tutti, con una percentuale progressivamente minore, comunque una crescita.
In ogni caso serve prima un confronto con le parti sindacali osserva il Presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano. L'ex ministro ricorda le storture del blocco: «una coppia coniugata con due assegni di 1400 euro lordi al mese ha ottenuto, su entrambe le prestazioni, la piena indicizzazione all'inflazione nel biennio 2012-2013. Ma se nella stessa coppia avesse lavorato solo il marito per 40 anni, raggiungendo così una prestazione lorda di 2800 euro al mese con la quale mantiene anche la moglie, a costui abbiamo sottratto in questi anni piu' di 5 mila euro e stiamo erogandogli una pensione di circa oltre 1500 euro l'anno piu' bassa di quanto gli sarebbe stato corrisposto senza il blocco. E' evidente quindi che le pensioni di lavoro devono essere salvaguardate entro un limite molto piu' elevato di quanto si legge sui giornali» ha concluso Damiano.
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Zedde
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Rimborsi Pensioni, Ecco quanto spetta dopo la decisione della Consulta
E' possibile simulare quanto dovrà essere corrisposto ai pensionati titolari di prestazioni superiori a tre volte il trattamento minimo inps nel 2012
Kamsin La sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 che ha sbloccato l'indicizzazione degli assegni nel biennio 2012-2013 superiori a tre volte il trattamento minimo inps (1.404 euro lordi) porterà diversi denari nella tasche dei pensionati italiani. Come già anticipato sulle pagine di questo giornale l'effetto sarà mediamente pari a poco piu' di mille euro in piu' l'anno per gli assegni dai 1500 ai 1800 euro lordi per poi salire gradualmente al crescere dell'importo base dell'assegno, senza alcun limite. Ed è proprio questo il problema. Lo stralcio del comma 25 dell'articolo 24 del Dl 201/2011 operato dalla Consulta produce effetti nei confronti di tutti gli assegni, anche quelli d'oro che vedrebbero così cifre molto superiori.
Si pensi infatti che un assegno di 4mila euro al mese dovrebbe ricevere ben 2.500 euro l'anno in piu', mentre uno da 5 mila (circa 10 volte il trattamento minimo inps) dovrebbe vedersi restituiti almeno 3mila euro all'anno. Una distorsione che, da quanto si apprende, sarà corretta dal Governo attraverso un decreto legge ad hoc al quale stanno già lavorando i tecnici del MEF e dell'Inps. In pratica si introdurrà un "tetto" oltre il quale la rivalutazione del biennio 2012-2013 non sarà piu' riconosciuta riducendo, di conseguenza, gli oneri per lo Stato.
Per aiutare i lettori a districarsi in questa materia abbiamo dunque elaborato un apposito programma, qui sotto disponibile, che consente rapidamente di simulare, previo inserimento del valore dell'assegno prima del blocco dell'indicizzazione, cioè nel 2011, quanto deve essere restituito dall'Inps ai pensionati per tutto il periodo in cui ha operato questa norma, cioè dal gennaio 2012 al maggio 2015, e quanto dovrà essere corrisposto a partire dal 1° giugno 2015. Già perchè l'aumento verrà acquisito nel valore dell'assegno in via permanente. Si precisa che la cifra che viene visualizzata nel programma è al lordo delle ritenute fiscali e non considera, per quanto riguarda i rimborsi, gli interessi che l'istituto dovrà corrispondere a norma di legge.
Aggiornamento del 25 Maggio. Il Governo ha varato il decreto legge 65/2015 con il quale, sostanzialmente, non ha riconosciuto alcuna indicizzazione per gli assegni superiori a 6 volte il minimo inps ed un bonus molto ridotto per gli assegni ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo il 1° Agosto 2015. Qui è possibile verificare in anteprima a quanto ammonteranno i rimborsi stabiliti dal Governo.
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Zedde
Delega Pa, Madia: i dirigenti pubblici potranno essere licenziati solo per demerito
Il Ministro Madia precisa che la licenziabilità del dirigente sarà subordinata ad una precisa cattiva valutazione. Non sarà sufficiente restare senza incarico.
Kamsin Rimanere senza incarico non comporterà necessariamente la decadenza dal ruolo unico dei dirigenti. E quindi il licenziamento. Lo ha precisato il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, intervenendo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera sull'avvio dell'iter in seconda lettura del ddl di riforma della pubblica amministrazione. Per diventare licenziabili «dovrà esserci stata una cattiva valutazione, un demerito» ha spiegato la Madia che ha anche aggiunto come l'obiettivo del Governo fosse quello di chiarire il punto «nel decreto attuativo ma se ci sarà bisogno potremo anche precisarlo alla Camera».
Il Ministro precisa che «non si esce dal ruolo perché magari si arriva secondi a un interpello. Non basta non essere stati selezionati ma occorre anche avere una valutazione negativa rispetto agli incarichi precedentemente svolti». Il ministro ha anche evidenziato che in seguito sarà meglio definito cosa si intende per cattiva valutazione.
Quindi nel passaggio alla Camera potrebbe essere specificato il meccanismo da cui dipende la licenziabilità del dirigente pubblico, intervenendo sul testo attuale della delega che per ora parla solo di decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità.
Del resto il piatto forte della delega sulla Pa è proprio quello della Riforma della dirigenza pubblica. In futuro tutti i canali per accedere a queste posizioni saranno accentrati a livello centrale con un corso-concorso o con un concorso; in entrambi i casi si potrà accedere solo con la laurea magistrale e l'esito delle procedure non darà vita alle graduatorie di idonei. I vincitori entreranno nei ruoli unici e saranno chiamati dalle amministrazioni statali, regionali e locali per un periodo di tre anni, rinnovabili per una volta. Viene inoltre imposto un tetto agli stipendi, lo stop agli automatismi di carriera e la responsabilità piena delle scelte gestionali adottate.
Quanto alle riserve mosse dai tecnici di Montecitorio sul rischio di precarizzazione della dirigenza a causa della mancanza di un termine minimo per la durata degli incarichi, Madia ha risposto: «la precarizzazione non la vedo nella durata degli incarichi», aggiungendo come la puntualizzazione sulla licenziabilità possa anche rassicurare da questi timori.
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Tempo Indeterminato, il bonus contributivo fa decollare i contratti stabili. A marzo +115mila
Dal confronto con il 2014 le assunzioni a tempo indeterminato sono cresciute del 24,1% sul primo trimestre 2014. Il bonus contributivo utilizzato tra gennaio e marzo ha raggiunto quota 155 milioni di euro.
Kamsin Crescono i contratti a tempo indeterminato nei primi mesi del 2015. Lo segnalano i dati pubblicati dall'Osservatorio Inps sul precariato. Il combinato disposto tra sgravi fiscali e Jobs Act cominciano a produrre effetti: nel primo trimestre 2015 —rispetto allo stesso periodo dello scorso anno — sono stati creati 49.972 nuovi posti di lavoro. Un'occupazione stimolata soprattutto grazie allo sgravio contributivo introdotto con la legge di Stabilità che ha concesso l'esonero dal pagamento dei contributi per i primi tre anni (fino a 8.060 euro). I dati Inps indicano certificano anche il calo dei contratti a termine (-32.117 contratti) e delle assunzioni di apprendisti (-9.188). Una sequenza di cifre che spinge il governo all'ottimismo, ma sulle quali la parte sindacale non reputa soddisfacente «I dati ci dicono che la strada da percorrere è ancora lunga — ha commentato il premier Renzi - ma la macchina finalmente è ripartita: dopo cinque anni di crollo costante tornano a crescere gli occupati».
Sul fronte sindacale, infatti, per Serena Sorrentino (Cgil)«non ci troviamo di fronte ad una vera svolta, ma a un grande regalo alle imprese e a meno diritti per i lavoratori». Mentre per Gigi Petteni (Cisl) «i dati Inps ci fanno dire che bisogna fare qualcosa di concreto anche nel 2016 stabilizzando gli incentivi e la decontribuzione affinché queste tipologie contrattuali continuino a crescere». Scettico anche il leader della Uil Carmelo Barbagallo: «Nelle oscillazioni continue di cifre è il giorno dell'ottimismo. Sei dati fossero confermati dall'Istat, anche noi saremmo contenti, ma questo percorso è stato costruito con una riduzione delle tutele». Ribatte alle accuse mosse dai sindacati, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: «Fino a sei mesi fa la precarietà era un dramma sociale che andava combattuto. Adesso se trasformi 100mila contratti da precari a stabili non conta niente. Continuo a pensare che portare 100mila giovani ad avere un contratto stabile e a tempo indeterminato sia una gran bella cosa».
«Il fatto positivo — ha commentato Tito Boeri, presidente dell'istituto — è che il lavoro tende ad essere più stabile che in passato. Ma per sapere se l'occupazione aumenta o meno bisognerà aspettare i dati Istat di inizio giugno». L'Inps ricorda infatti che le sue rilevazioni riguardano solo l'occupazione da lavoro dipendente, non da lavoro autonomo né da irregolare. Il dato fornito, quindi, può sembrare in contraddizione con quello Istat (a marzo 70.000 occupati in meno rispetto a marzo 2014): in realtà si tratta di informazioni differenti, dato che quello dell'Istituto di statistica è a campione e riguarda tutto l'universo del lavoro, compreso quello autonomo e irregolare.
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Riforma Pensioni, Poletti svela le due proposte allo studio del Governo
Il Ministro del Lavoro passa in rassegna gli interventi all'esame del Governo per favorire la staffetta generazionale e l'accompagnamento alla pensione di coloro che hanno perso il lavoro.
Kamsin Un regime di uscita flessibile dal mondo del lavoro, magari con penalizzazioni, a partire dal compimento di una certa età, in presenza di una certa anzianità contributiva; un prestito pensionistico per chi ha perso il posto di lavoro ma non ha ancora compiuto l'età pensionabile con obbligo di restituzione delle somme una volta conseguita la pensione. Sono queste le due misure allo studio del Governo per riformare la legge Fornero secondo quanto dichiarato ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in risposta ad una interrogazione dell'Onorevole Gnecchi (Pd).
Il Ministro del Lavoro conferma che il Governo sta completando lo studio di due tipologie di misure: da un lato favorire il ricambio generazionale dall'altro risolvere «prioritariamente» le difficoltà delle persone che, a seguito degli effetti della «riforma Monti-Fornero» e della crisi economica, si sono trovate senza lavoro e non hanno ancora maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
Quanto al primo ordine di interventi Poletti ha indicato che è «stata già avviata un'attenta riflessione sulle misure volte a favorire la cosiddetta staffetta generazionale. In tale direzione, vi sono attualmente numerose ipotesi in campo e il Governo sta individuando le soluzioni più idonee nella consapevolezza delle difficoltà legate alle possibili fonti di copertura.» L'obiettivo secondo Poletti è predisporre «interventi normativi finalizzati a prevedere forme di flessibilità di pensionamento che possano, così, favorire il ricambio generazionale».
Il Ministro annovera esplicitamente tra le possibili linee di intervento:
a) l'introduzione di un regime di uscita flessibile dal mondo del lavoro a partire dal compimento di una certa età, in presenza di una certa anzianità contributiva;
b) l'introduzione di un regime di uscita flessibile dal mondo del lavoro, con penalizzazioni, a partire dal compimento di una certa età, in presenza di una certa anzianità contributiva. Questa ipotesi dovrebbe prevedere che al trattamento pensionistico venga applicata una riduzione sulla quota calcolata con il sistema retributivo pari ad una certa percentuale per ogni anno mancante all'età di vecchiaia.
Sostanzialmente si tratta delle stesse proposte all'esame della Commissione Lavoro della Camera (ddl 857 e ddl 2945 promossi dall'ex-ministro del Lavoro, Cesare Damiano)
Quanto alle misure di sostegno al reddito il Ministro ha fatto presente «che si sta valutando anche la possibilità di introdurre, in via sperimentale e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un assegno di pensione anticipata alternativo alle prestazioni di sostegno al reddito. Tale strumento - prosegue Poletti - sarebbe in grado di colmare il gap temporale esistente tra la cessazione degli interventi di sostegno al reddito e il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, consentendo ai lavoratori dipendenti la possibilità di percepire un assegno temporaneo fino al perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, con successiva restituzione da parte del pensionato della somma complessivamente percepita».
Per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare tali interventi il Ministro ha indicato che si può anche valutare di reintrodurre il divieto di cumulo fra redditi da pensione e redditi da lavoro: «Nell'ambito dell'approfondimento in atto sul tema, tali proposte potranno essere valutate e concorrere con le altre ipotesi in campo al fine di adottare misure che possano favorire quanto più è possibile le nuove generazioni» ha concluso Poletti.
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Parasubordinati, i nuovi importi delle indennità di malattia
Per malattia e degenza ospedaliera nel corso del 2015 aumentano le prestazioni a vantaggio di chi è nella gestione separata.
Kamsin L'Inps, con una recente circolare, ha comunicato i nuovi importi dell'indennità giornaliera per gli eventi di malattia verificatisi nel 2015. I lavoratori iscritti alla Gestione separata nei casi di malattia di durata non inferiore ai 4 giorni hanno diritto a un'indennità giornaliera erogata dall'Inps. Destinatari della tutela sono i lavoratori a progetto e categorie assimilate (collaboratori coordinati e continuativi e occasionali), non iscritti ad altre forme previdenziali e non titolari di pensione.
Dal 2012 la prestazione è stata estesa anche ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. Per ottenere l'indennità è necessario: a) far valere almeno 3 mesi di contributi accreditati nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia; b) aver conseguito, nell'anno solare precedente la malattia, un reddito non superiore a un determinato limite (€ 70.086,10 nel 2014).
L'importo giornaliero dell'indennità non è fisso, ma varia in base al numero delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti. La domanda per il pagamento dell'indennità va presentata all'Inps entro un anno dal termine della malattia.
In caso di ricovero, agli iscritti alla Gestione separata è riconosciuta, in aggiunta all'indennità di malattia, anche un'indennità di degenza. Questa prestazione spetta ai collaboratori, ai liberi professionisti e agli associati in partecipazione.
L'indennità giornaliera è corrisposta alle stesse condizioni previste per l'indennità di malattia ed è pari al doppio dell'importo di quest'ultima. Il periodo indennizzato è pari al numero dei giorni di ricovero, nel limite di 180 giorni per anno solare. Il termine di presentazione della domanda è di 6 mesi dalla data di dimissione ospedaliera.
Per l'indennità di malattia giornaliera si ha diritto a 10,99 euro se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione; si sale a 16,49 euro se i mesi con contributi sono da 5 a 8, per arrivare a 21,99 euro se le mensilità sono da 9 a 12. In caso di degenza ospedaliera, invece, l'indennità va da un minimo di 21,99 euro (con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi), a 32,98 (accrediti per 5-8 mesi), fino a un massimo di 43,98 euro (da 9 a 12 mesi).
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A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli