Pensione anticipata, lo stop alla penalizzazione dura solo sino al 31 dicembre 2017

redazione Domenica, 17 Maggio 2015
L'Inps in un recente messaggio ha spiegato che la penalizzazione non viene applicata a condizione che il lavoratore maturi i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.

Kamsin La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996) e nella gestione separata non vengono comunque interessate dalla penalizzazione. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.

La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione  anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.

Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.

Non subiranno il taglio dell'1-2% le pensioni anticipate liquidate nel regime misto (cioè riguardanti i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data. Per effetto di tale modifica la penalizzazione in pratica non si applicherà:

  •  nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017
  •  nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017 a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017

Ad esempio un lavoratore che abbia raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età nel novembre 2017 qualora - pur potendo accedere alla pensione dal 1° dicembre 2017 - voglia comunque continuare a restare sul posto di lavoro per un altro anno, potrà farlo senza che ciò comporti l'applicazione della penalizzazione. In altri termini ciò che conta è che siano raggiunti i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 mentre non rileva la data di decorrenza del rateo. Attenzione però. Se il lavoratore matura i requisiti successivamente dal 1° gennaio 2018 la decurtazione tornerà ad applicarsi (si veda tabella).

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