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Italiane rapite: appello in arabo dell'Ucoii, nel nome del Corano liberatele
- Firenze, 20 set. - Per la liberazione di Vanessa Marzullo e Greta Ramellie, rapite in Siria lo scorso 31 agosto, e di Padre Dall'Oglio, scende in campo l'Unione delle comunita' islamiche in Italia (UCOII) con un appello in arabo e uno in italiano. Il primo verra' diffuso sui principali newtork arabi come Al Jazeera e Al Arabiya, mentre il secondo, in Italia, vuole sensibilizzare la comunita' locale e far capire all'Italia quanto sia grande la loro preoccupazione.
A parlare e' Elzir Izzedin, Presidente dell'UCOII che in arabo si rivolge direttamente ai rapitori: "Mi appello a voi che dite di essere musulmani, liberate i nostri tre ostaggi Padre Dall'Oglio, Vanessa Marzullo e Greta Ramellie". "Loro hanno lavorato in Italia per gli interessi e la liberazione del popolo siriano e sono andati in Siria per aiutarlo contro il regime. Come dice il Corano, - prosegue - nessuno puo' accusare qualcuno di una cosa che non ha fatto percio' invito voi credenti, o che almeno dite di essere, di liberare questi nostri concittadini italiani.
La nostra comune fede in Dio ci impone il rispetto dell'altro, del diverso, dell'uomo in generale, e la sua salvaguardia, percio' vi invito, come imam di Firenze e come presidente dell'Unione delle comunita' islamiche d'Italia, a liberarli." .
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Dichiarazione dei redditi, dal prossimo anno ecco come cambia
Arriva il via libera del Consiglio dei Ministri alla dichiarazione dei redditi precompilata. Dal prossimo anno oltre 30 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno il modello precompilato a Casa e dovranno solo confermarlo.
Kamsin Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha esaminato per la seconda volta il decreto legislativo contenente le disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della legge delega del marzo 2014. Il provvedimento, ora torna al vaglio delle commissioni parlamentari competenti che dovranno esprimersi di nuovo entro 10 giorni, sempre con parere non vincolante. Quindi entro metà Ottobre l’ultimo passaggio in consiglio dei Ministri.
La novità principale è l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata che sarà utilizzabile già dal prossimo anno e interesserà circa 30 milioni di contribuenti: lavoratori dipendenti e pensionati. Per la sua precompilazione l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (come intermediari finanziari, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (come i compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). Si dovrà invece attendere il 2016 per vedere inseriti nella dichiarazione anche le spese mediche risultanti dalla Tessera Sanitaria potranno che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata verrà resa disponibile in via telematica al contribuente, che potrà accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente potrà accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i Caf e i professionisti abilitati. Un’altra novità introdotta a seguito del parere del Parlamento è l’unificazione alla data del 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, del termine per la presentazione del modello 730, sia se ciò avviene direttamente dal contribuente, sia se la trasmissione avviene tramite sostituto d’imposta oppure mediante Caf o professionista (oggi le date sono diverse).
Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, cioè compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Tra le altre novità è previsto che se il contribuente presenta la dichiarazione a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, a questi l’amministrazione fiscale si rivolgerà per i controlli documentali evitando di coinvolgere il contribuente.
Zedde
Tasi, il 16 Ottobre scatta l'acconto. L'aliquota media è del 2,63 per mille
Nei poco più di 600 municipi che non hanno voluto o non sono stati in grado di decidere, la Tasi sulla prima casa si pagherà il 16 dicembre in una sola rata.
Kamsin La grande corsa dei Comuni alla pubblicazione delle delibere delle aliquote della Tasi e' giunta a termine. Sono 7.744 i Comuni che hanno rispettato i termini (25 maggio e 18 settembre), tra cui tutti i capoluoghi di provincia, a eccezione di Crotone e di Enna. Lo riferisce il Servizio Politiche Territoriali della Uil che evidenzia come l'aliquota media sia salita al 2,63 per mille e per una famiglia su due il conto sara' piu' salato dell'Imu del 2012.
Nei poco più di 600 municipi che non hanno voluto o non sono stati in grado di decidere, la Tasi sulla prima casa si pagherà il 16 dicembre in una sola rata, con l’aliquota di base dell’1 per mille (applicata allo stesso imponibile della vecchia Imu: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160).
Negli altri Comuni la tassa sulla casa di abitazione, dovuta in due rate il 16 ottobre e il 16 dicembre, sarà ben più cara. Secondo i calcoli del Caf e della Uil si pagherà l’1,95 per mille, ma è una media di tutti i Comuni, piccoli e grandi: nelle città maggiori il conto sarà di sicuro più salato. Tra i capoluoghi di provincia, vale la pena di sottolineare, la Tasi non si paga solo a Olbia e a Ragusa.
È tuttavia e soprattutto il meccanismo caotico delle detrazioni, più delle aliquote, a generare gli effetti meno gradevoli. Con l’Imu c’era una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ogni figlio a carico, mentre stavolta i sindaci sono stati lasciati liberi di scegliere, potendo applicare una maggiorazione dello 0,8 per mille proprio per finanziare le detrazioni. A conti fatti, però, le agevolazioni sono state drasticamente tagliate.
La metà dei Comuni, piuttosto, ha imposto la Tasi anche sulle case affittate, colpendo anche gli inquilini. Pagheranno, in media, poco meno del 20%. Molti, tra l’altro, ne sono ignari. Ed è un’altra complicazione, perchè inquilini e proprietari dovranno provvedere ciascuno per proprio conto ai calcoli e al pagamento della Tasi. Se l’inquilino non paga la sua quota, riceverà prima o poi una cartella esattoriale, ma dopo esser stata esclusa, ora è prevista la responsabilità solidale dei proprietari, che alla fine potranno esser chiamati a pagare.
La media dell'aliquota applicata dai 105 capoluoghi di provincia si consolida al 2,63 per mille (superiore all'aliquota massima "ordinaria"), seppur edulcorata dalle singole detrazioni introdotte dai singoli Comuni (la Uil calcola almeno 100 mila combinazioni diverse), tanto da poter parafrasare il detto "paese che vai detrazioni che trovi". Su un campione di 420 famiglie residenti nei capoluoghi di provincia, per il 54,5% di esse (227 famiglie), il conto della Tasi sara' piu' pesante dell'Imu del 2012, percentuale che sale al 63,3% per le case accatastate in A/3 (133 famiglie su 210); mentre per le case accatastate in A/2 tale percentuale e' al 44,8% (94 famiglie su 210).
Zedde
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Marche da bollo elettroniche, le Entrate varano il provvedimento
I contribuenti potranno pagare online le marche da bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti. Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di ieri, d'intesa con il capo dipartimento della Funzione Pubblica, prende il via il progetto "@e.bollo" grazie al quale sara' possibile versare l'imposta anche con carte di credito, di debito o prepagate. Kamsin Lo spiega l'Agenzia delle Entrate. In corso la messa a punto - Il servizio sara' operativo nei prossimi mesi, considerati i tempi tecnici necessari allo sviluppo delle procedure, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli intermediari che offriranno i servizi di pagamento, sulla base delle linee guida e delle specifiche tecniche elaborate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
Il pagamento online della marca da bollo sara' in una prima fase possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che offriranno servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta e il rilascio dei documenti elettronici. Il progetto prevede, in una seconda fase, anche l'attivazione di procedure di pagamento della marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni via posta elettronica. A partire dai prossimi mesi l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale pubblicheranno l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni che progressivamente attiveranno i servizi e quello degli intermediari che forniranno il servizio di pagamento e di emissione della "marca da bollo digitale".
Inoltre, sara' a breve disponibile sul sito internet delle Entrate una guida operativa dedicata ai contribuenti. La possibilita' di associare il pagamento dell'imposta di bollo agli atti trasmessi in via telematica tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione rappresenta un nuovo impulso alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e alla dematerializzazione dei documenti. L'introduzione di "@e.bollo" costituisce inoltre un incentivo allo sviluppo di procedure online per la gestione delle istanze o per il rilascio di atti e documenti, in un quadro di semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti.
Zedde
Riforma Pensioni, ecco le nuove regole nelle Pa
I requisiti standard per la pensione nelle Pa restano fissati in 66 anni e 3 mesi per la vecchiaia e 42 anni e 6 mesi per il trattamento anticipato. Ma viene resa strutturale la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Kamsin Con la conversione del decreto legge 90/2014 (il provvedimento che ha riformato la pubblica amministrazione) molti lettori chiedono se sono stati introdotti requisiti piu' agevolati per accedere alla pensione. Appare dunque utile riassumere brevemente la disciplina attuale per conseguire il trattamento previdenziale sia nel pubblico impiego che nel privato.
Pensione di Vecchiaia - Com'è noto la riforma Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; la riforma ha anche innalzato gradualmente i requisiti con riferimento alle lavoratrici del settore privato, con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne entro il 2018 (anno in cui i requisiti anagrafici saranno equiparati). Il trattamento di vecchiaia è conseguibile a condizione che siano stati perfezionati almeno 20 anni di contributi ma per i lavoratori interessati dalla deroga prevista dal Dlgs 503/1992 sono sufficienti anche 15 anni di contributi (come precisato dalla Circolare Inps 16/2013).
I requisiti anagrafici utili per l'accesso alla pensione di vecchiaia restano peraltro oggetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat a partire dal 1° gennaio 2013. Il primo aumento è stato di 3 mesi, il secondo aumento sarà pari a 4 mesi (si tratta però ancora di una stima non ufficiale) ed avrà effetto dal 1° gennaio 2016.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero e dall'applicazione della stima di vita la pensione di vecchiaia potrà essere conseguita al perfezionamento delle età anagrafiche previste dalla seguente tabella.
Pensione anticipata - In alternativa al trattamento di vecchiaia i lavoratori possono accedere alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne); requisiti anch'essi da aggiornare alla stima di vita nei prossimi anni. In tale ipotesi resta ferma la disincentivazione qualora il lavoratore non abbia compiuto i 62 anni di età secondo le regole già in vigore prima del decreto legge 90/2014.
La risoluzione unilaterale nelle Pa - Nelle Pa non opera quell'istituto, previsto dalla Riforma Fornero, che incentiva la permanenza sul posto di lavoro sino all'età dei 70 anni. Ciò in quanto l'articolo 2, comma 5 del dl 101/2013 ha stabilito che i limiti ordinamentali per la permanenza in servizio, fissati in linea generale a 65 anni, non sono stati elevati dal Dl 201/2011 e dunque possono essere superati soltanto qualora a tale età il dipendente non abbia già acquisito un diritto a pensione. Pertanto la risoluzione unilaterale deve essere esercitata al compimento dei 65 anni di età, e comunque prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, se il lavoratore - nel frattempo - raggiunge o ha già raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi per le donne). La risoluzione in tal caso è obbligatoria.
Ma già a 62 anni, sempre laddove siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata, la Pa può, a sua discrezione, con un atto motivato e senza pregiudizio per le attività dell'ente, risolvere il rapporto di lavoro (articolo 1 del Dl 90/2014). Si tratta questa di una risoluzione facoltativa. In questi casi il dipendente vedrà pertanto risolversi il rapporto di lavoro alcuni anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia "standard" senza poter opporsi alla decisione della Pa. Questa facoltà, dapprima operativa sino al 2014, ora è stata resa "strutturale" e prevede che la Pa dia un preavviso di sei mesi al dipendente che intende collocare a riposo. La risoluzione potrà interessare anche i dirigenti.
Sottratti a queste regole i comparti del pubblico impiego non contrattualizzati per i quali, com'è noto, i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (magistrati, professori universitari, avvocati dello stato) e pertanto la pensione non arriverà prima di tale data. Regole parzialmente diverse interessano anche i dirigenti medici e del ruolo sanitario nonchè i responsabili di strutture ospedaliere complesse (ossia i primari).
Via il trattenimento in servizio - Appare utile anche ricordare che il provvedimento ha abolito questo istituto a partire dal 1° Novembre 2014 (1° Settembre 2014 per il comparto scuola). Pertanto non sarà piu' possibile restare in servizio per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile. I lavoratori che ne stanno usufruendo saranno collocati in pensione d'ufficio a decorrere dal prossimo 1° Novembre.
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Esodati, gli assegni sostitutivi seguono la tassazione ordinaria
Le modalità di tassazione dei trattamenti che realizzano forme di prepensionamento mediante erogazioni di prestazioni in forma rateale non sono tutte uguali.
Kamsin L'articolo 4 della legge 92/2012 ha introdotto una specifica disciplina per gli accordi volti ad incentivare l'esodo dei lavoratori più vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Le imprese possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per erogare ai dipendenti una prestazione, per un massimo di 4 anni, pari al trattamento economico di pensione che spetterebbe alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti. Le imprese dovranno inoltre accreditare i contributi che sono dovuti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Per quanto riguarda gli aspetti tributari di tale prestazione economica, l'Inps con la circolare 119 del 2013, ha indicato che l'importo è soggetto alla tassazione ordinaria con applicazione delle ordinarie detrazioni per reddito di lavoro dipendente e per familiari a carico. Il regime fiscale di tali proventi, pertanto, viene ricondotto all'articolo 6 del Dpr 917/1986 (Tuir) secondo il quale "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti". In altri termini, la prestazione economica erogata ai sensi dell'articolo 4 della legge 92/2012 viene, trattata fiscalmente alla stregua del reddito di lavoro dipendente venuto meno per l'adesione all'accordo di esodo incentivato.
E' appena il caso di ricordare invece che questo regime non è invece stato ritenuto applicabile ad analoghi strumenti previsti nei casi di eccedenza di personale del settore bancario, come gli assegni straordinari destinati ai dipendenti delle aziende del credito che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, previsti dal decreto interministeriale 158/2000. Tali prestazioni economiche, secondo le Entrate (risoluzione 17/E del 2003), sono assoggettati ad imposta con modalità separata, essendo equiparati a degli incentivi all'esodo per i quali ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Tuir, si applica l'aliquota media di tassazione del Tfr.
Zedde