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Riforma Pensioni, così cambia il pensionamento d'ufficio nelle Pa
Per effetto del decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione la generalità dei dipendenti pubblici potrà essere collocata a riposo d'ufficio già a 62 anni a condizione che siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata.
Kamsin Con la definitiva conversione in legge del provvedimento di Riforma della Pubblica Amministrazione sono entrate in vigore alcune misure che interessano l'età pensionabile nel pubblico impiego.
In particolare sarà piu' difficile per i lavoratori delle Pa raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, fissati com'è noto, in 66 anni e 3 mesi di età, qualora sia stato perfezionato un diritto a pensione anticipata prima dell'età per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 1 del Dl 90/2014 concede infatti la facoltà di procedere al collocamento a riposo d'ufficio i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) all'età di 62 anni. La legge prescrive che la decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può anche essere esercitata, con le medesime condizioni, nei confronti dei dirigenti medici del ruolo sanitario ma in tal caso non prima dei 65 anni.
A questa misura introdotta con il Dl 90/2014 si aggiunge la novella contenuta nel Dl 101/2013 secondo cui le amministrazioni pubbliche dovranno collocare in quiescenza forzosa i lavoratori che abbiano perfezionato un diritto a pensione al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, cioè a 65 anni. In altri termini, anche laddove le Pa non attiveranno la risoluzione del rapporto a 62 anni, dovranno farlo al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, e comunque prima dell'età per la vecchiaia se - nel frattempo - il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione anticipata.
Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione, dopo il che il Dl 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio, solo per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Pertanto sarà possibile superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato la pensione anticipata entro il 65° anno di età.
La risoluzione unilaterale del rapporto non è attivabile in nessun caso nei confronti dei magistrati, professori universitari, Avvocati e Procuratori dello Stato. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età.
Il grafico sottostante mostra gli effetti del Dl 90/2014 sui lavoratori del comparto pubblico che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata prima dell'età della vecchiaia. Le parti in rosso scuro indicano l'età minima per l'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ove ammissibile.
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Lavoro, ecco gli sgravi contributivi per i lavoratori disoccupati
La legge 92/2012 riconosce speciali agevolazioni contributive per stimolare l'assunzione dei lavoratori ultracinquantenni e le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni.
Kamsin Per aiutare l'assunzione dei cd. "disoccupati senior" il legislatore ha previsto diverse forme di incentivazione in questi ultimi anni di crisi. L'obiettivo è quello di dare un contributo alle aziende, sotto forma di sgravio, affinchè queste assumano il lavoratore in modo da aiutarlo a raggiungere l'età pensionabile. E' quanto prevede la legge 92/2012 che concede, a determinate condizioni, uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro in relazione alle assunzioni di uomini con età non inferiore a cinquanta anni o di donne di qualsiasi età.
Per quanto riguarda i lavoratori uomini ultracinquantenni lo sgravio viene riconosciuto in caso di assunzione effettuato con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori disoccupati da oltre dodici mesi. Lo sgravio contributivo in questione avrà durata di 12 mesi prorogabili per altri 6 mesi in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di assunzione dall'inizio a tempo indeterminato la durata dell'agevolazione avrà una durata totale di 18 mesi dalla data di assunzione.
Per quanto riguarda le donne la legge 92/2012 prevede che la riduzione contributiva troverà applicazione in caso di assunzione di dipendenti di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se risiedono in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Ue (in genere il mezzogiorno). Avranno diritto allo sgravio contributivo, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, nelle ipotesi in cui le assunzioni riguardano lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Tali incentivi non possono essere concessi se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore secondo le norme di legge oppure se i lavoratori neoassunti erano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che li assume oppure risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Incentivi simili erano disciplinati dalla legge 191/2009 e spettavano, sino al 31.12.2010 alle aziende che assumevano lavoratori con più di 50 anni disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione, o lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva o lavoratori di ogni età, disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione. Questi incentivi, inizialmente previsti per l'anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e il 2012 dalle successive leggi finanziarie (rispettivamente legge n. 220/2010 e legge n. 183/2011).
In generale inoltre l'articolo 8 della legge 407/1990 prevede nei confronti dei datori di lavoro che assumono alle loro dipendenze, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati che si trovino in tale stato da almeno 24 mesi, uno sgravio contributivo del 50% per un periodo di 36 mesi (lo sgravio arriva al 100% se le assunzioni vengono effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia ovvero da imprese artigiane ovunque localizzate. Tali agevolazioni non possono trovare applicazione per sostituire lavoratori licenziati dalla stessa impresa per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale ovvero per lavoratori sospesi.
Zedde