Disabili, Arriva l'assegno mensile di 150 euro per i genitori soli disoccupati o monoreddito
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale Lavoro-Economia che riconosce un contributo mensile a favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità non inferiore al 60 per cento.
Ok al sostegno economico per i genitori soli disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico. E' stato, infatti, pubblicato ieri in Gazzetta (G.U. n. 285/2021) il Decreto interministeriale Lavoro-economia del 12 ottobre 2021 che regola le modalità di accesso ad un sostegno sino a 500 euro netti mensili previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 365 e 366 della legge n. 178/2020) per il triennio 2021-2023.
Destinatari
Il beneficio spetta al genitore (padre o madre) disoccupato (cioè privo di redditi o con redditi da lavoro dipendente non superiore a 8.145€ che scendono a 4.800€ se autonomo), o monoreddito (cioè che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (cioè un nucleo familiare in cui sia da solo con uno o più figli disabili anche maggiorenni).
E' necessario, inoltre, che il genitore richiedente al momento della domanda:
- sia residente in Italia;
- abbia un ISEE valido non superiore a 3 mila euro;
- abbia uno o più figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. In particolare si considera a carico del genitore il figlio con età sino a 24 anni con reddito non superiore a 4.000 euro (2.840,51 euro se maggiore di 24 anni).
Disabilità
Per quanto riguarda il concetto di «disabilità» il decreto rinvia ai criteri validi ai fini ISEE che suddivide, come noto, le disabilità in tre classi: media; grave e non autosufficienza. Sono quindi considerati disabili in misura non inferiore al 60%: gli individui con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 99% (prima classe); gli inabili totali (seconda classe) e coloro che hanno diritto all'indennità di accompagnamento (terza classe). Riguardo ai minori l'appartenenza ad una delle tre classi viene fatta sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Misura
Il beneficio verrà erogato dall'INPS a seguito di una domanda che il genitore dovrà presentare annualmente corredata dall'autocertificazione dei requisiti. La misura del beneficio è graduata in funzione del numero di figli disabili a carico: se è uno spettano 150€ mensili; se sono due spettano 300 euro mensili; se sono tre o più spettano 500 euro mensili. Le mensilità sono 12 l'anno. L'importo erogato è esente dal prelievo fiscale, per cui si tratta di una cifra netta mensile e può essere cumulato con il reddito di cittadinanza. L'INPS detterà apposite istruzioni per la presentazione delle istanze.
Durata
Se la domanda è accettata il beneficio decorre dal mese di gennaio di ciascuna annualità del triennio 2021-2023 nei limiti di un plafond pari a 5 milioni di euro annui.
Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS che provvederà a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
Documenti: D.I. 12 Ottobre 2021