Possono chiedere l'RdC i cittadini italiani, europei o stranieri lungo soggiornanti a condizione di risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
Il Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza è la misura di contrasto alla povertà contenuta nel decreto legge 4/2019 convertito con legge 26/2019 in vigore dal 1° aprile 2019. La misura costituisce una sorta di evoluzione del precedente Reddito di Inclusione (ReI) e prima ancora del Sostegno all'Inclusione Attiva (Sia) risultando in un sostegno economico alle famiglie meno abbienti graduato in funzione della numerosità dei componenti il nucleo familiare.
La derivazione dai precedenti sostegni economici contro la povertà si riflette nelle modalità di corresponsione dei benefici economici, nella presenza di particolari requisiti reddituali e patrimoniali e nell'obbligo di stipulare, almeno di regola, un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale dei beneficiari.
Da segnalare che lo strumento costituisce un'integrazione al reddito del nucleo familiare sino al raggiungimento di un determinato importo minimo, la cd. soglia di povertà, fissato attraverso una scala di equivalenza graduata in funzione del nucleo familiare. Ciò significa che l'importo erogabile è tanto minore quanto maggiore è il reddito del nucleo.
Reddito o Pensione di Cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (Pdc) se concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita). La PdC si differenzia rispetto all'RdC, oltre per l'età dei componenti il nucleo familiare, per l'importo e la durata del beneficio economico erogabile, per le modalità di erogazione nonchè per l'assenza, per i fruitori della PdC, dell'obbligo di seguire i percorsi di politica attiva (per l'evidente età non più attiva dei componenti il nucleo).
La platea dei beneficiari
Possono accedere allo strumento i cittadini italiani, europei ovvero cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a condizione di risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. E' inoltre necessario il rispetto di una serie di vincoli economici e patrimoniali. In particolare il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare (non conta però la prima casa) non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo (i massimali vengono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza).
Per avere diritto al RdC è necessario anche rispettare un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (9.360€ se si è in affitto) che sale in base alla scala di equivalenza graduata in funzione del numero dei componenti. Nello specifico la soglia cresce del 40% per ogni per componente con più di 18 anni e del 20% per ogni minore sino ad un massimo del 220% della cifra base. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la soglia di reddito familiare base è di 7.560 euro (630 euro al mese) anzichè 6mila euro fermo restando il valore di 9.360 euro se si è in affitto. Vi sono poi alcune disposizioni che limitano la disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto.
A quanto ammonta l'importo
Il beneficio economico consiste in due voci. La prima è un'integrazione vera e propria al reddito che può raggiungere un massimo di 500 euro al mese nel caso di nucleo con un solo componente (630 euro nel caso di pensione di cittadinanza). Alla cifra predetta si aggiunge un contributo per il pagamento del canone di locazione (dunque viene corrisposto solo alle famiglie in locazione) fino ad un massimo di 3.360 euro annui (1.800 euro per i titolari della pensione di cittadinanza). Cioè ulteriori 280 euro al mese per i primi e 150 euro per i titolari di pensione di cittadinanza. Per le famiglie che abbiano stipulato un mutuo per l'acquisto della prima casa, in luogo del contributo per la locazione, è prevista la corresponsione di un contributo di importo non superiore alla rata del mutuo e comunque entro un massimo di 1.800 euro annui, ovvero 150 euro al mese (sia in caso di RdC che PdC). Alla fine la somma delle due voci determina un totale di 780 euro al mese, che aumenta in caso di nuclei con più familiari a seconda della scala di equivalenza sopra richiamata.
La tavola sottostante illustra le varie combinazioni possibili a seconda della numerosità del nucleo familiare e della possibilità di corrispondere un contributo per l'affitto o per il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione.
L'importo naturalmente è teorico perchè, come detto all'inizio, ove si percepiscano redditi di qualsiasi natura (salvo quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio, l'indennità di accompagnamento) il beneficio economico si riduce in misura equivalente. Si tratta di un fattore da tenere in considerazione. Si può subito intuire che per gli ultra 67enni soli e sprovvisti di redditi e già titolari di pensione o assegno sociale e delle relative maggiorazioni sociali previste a legislazione vigente l'introduzione della pensione di cittadinanza non fornisce, quindi, sensibili vantaggi.
Cumulabilità
L'RdC è compatibile con i sostegni contro la disoccupazione (es. Naspi, Dis-Coll, disoccupazione agricola), le prestazioni di invalidità civile e con le prestazioni previdenziali nonché con rapporti di lavoro dipendente e autonomo. In tali casi, tuttavia, il beneficio subisce una riduzione in quanto questi concorrono alla determinazione del reddito familiare. Specifici obblighi dichiarativi, peraltro, sono imposti ai componenti il nucleo familiare in caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma, d’impresa e/o subordinata (entro 30 giorni va presentato il modello RdC/PdC Esteso) pena la decadenza dal beneficio.
Quanto tempo dura
L'RdC o la PdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. A questa regola fa eccezione la PdC che viene erogata senza soluzione di continuità fermo restando la permanenza dei requisiti richiesti.
Modalità di pagamento
L'RdC ed è erogato tramite la Carta Rdc che può essere utilizzata solo per l'acquisto di determinati beni e servizi (es. beni di consumo o le utenze). E' possibile anche prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta ”scala di equivalenza” (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro al mese) nonchè effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare o per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione. Se ci sono più componenti maggiorenni è possibile ottenere più Carte RdC (si veda qui per dettagli).
Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva (qui i dettagli).
Dal 2021 la Pensione di Cittadinanza è corrisposta tramite le normali modalità di pagamento delle pensioni.
Politiche Attive
La fruizione dell'RdC è condizionata all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni (qui i dettagli). Sono esonerati da tali obblighi i minorenni, i titolari di PdC, gli ultra 65enni, i soggetti con disabilità, i soggetti già occupati o che frequentano un regolare percorso di studi (qui i dettagli). Dal 1° gennaio 2022, peraltro, gli obblighi sulle politiche attive sono stati rafforzati (qui i dettagli).
Documenti: Circolare Inps 43/2019; Circolare Inps 100/2019; Messaggio Inps 2662/2019; Circolare Inps 104/2019; Messaggio Inps 3568/2019; Messaggio Inps 4099/2020; Messaggio Inps 1681/2020; Messaggio Inps 2423/2020; Messaggio Inps 2975/2020; Messaggio Inps 3627/2020; Messaggio Inps 3212/2021; Circolare Inps 175/2021; Messaggio Inps 548/2022; Messaggio Inps 625/2022; Circolare Inps 53/2022; Messaggio Inps 2766/2022; Documentazione Inps sul Reddito di Cittadinanza
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