Più semplice il gratuito Patrocinio per i cittadini Extra-UE
Irragionevole escludere il cittadino extracomunitario impossibilitato a presentare la certificazione consolare. Sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva.
L’ordinamento italiano prevede che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini Irpef (dedotti gli oneri), pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito per l’esclusione dal gratuito patrocinio.
Nel 2021, il limite di reddito da non superare è, dunque, di euro 23.493,36.
Cittadino extracomunitario impossibilitato a certificare i redditi prodotti all’estero
“Non è ragionevole, e contrasta con l’effettività del diritto di difesa, che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero”. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 157/2021, dichiarando illegittimo l’articolo 79, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, in base a correttezza e diligenza, per presentare la richiesta documentazione, e quindi di produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.
I motivi della decisione della Corte
L’intervento della Corte nasce da un procedimento nel quale due cittadini extracomunitari avevano proposto opposizione al provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. I due ricorrenti si erano visti negare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto l’Ambasciata e il Consolato non avevano dato riscontro alla loro richiesta di certificare la mancanza di redditi all’estero.
Con la sentenza in parola, la Corte ha uniformato, “sotto il profilo della certificazione dei redditi prodotti all’estero, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario a quanto richiesto dal principio di autoresponsabilità e a quanto già previsto per il processo penale, non essendoci, quanto all’aspetto citato, alcuna ragione per differenziarli”.
Redditi rilevanti ai fini del gratuito patrocinio
Con un nota del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate ha specificato che ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile. Inoltre, l’Agenzia sottolinea che il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, che non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell’erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto.