Fisco
Tasi 2014, niente Imu sugli immobili assimilati ad abitazione principale
I Comuni, con proprio regolamento possono assimilare ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e le abitazioni concesse in comodato.
Kamsin Le abitazioni assimilate all'abitazione principale hanno il vantaggio di essere escluse dall'Imu ma soggette alla Tasi, con l'eccezione delle abitazioni di lusso. E' questa la regola generale che dovrebbe guidare i contribuenti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi. Ciò perchè, com'è noto, le abitazioni principali sono, nella maggior parte dei casi, esenti dall'Imu e soggette solo al pagamento della Tasi.
Le abitazioni assimilate per legge all'abitazione principale sono: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008 del ministero dei Trasporti; c) la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un'unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Non solo. Il Comune, infatti, può assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento: a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; b) l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' venuta meno invece la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, (a condizione che non risulti locato), in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell'IMU sulla prima casa che è stata pagata fino al 2012. L'agevolazione è stata differita al 2015 con il Dl 47/2014, spetta ope legis e ed è riservata ai soggetti "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza".
Discorso diverso per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica. La legge non prevede infatti l'assimilazione all'abitazione principale (e dunque questi immobili dovranno pagare l'Imu con aliquota ordinaria) ma precisa che gli immobili in questione hanno diritto all'applicazione delle detrazioni, stabilite dal Comune, per l'abitazione principale. Inoltre tali alloggi potrebbero avere anche le caratteristiche di alloggio sociale e quindi essere, dal 1° gennaio 2014, esenti da Imu e soggetti a Tasi. Se, al contrario, non le hanno saranno soggetti ad Imu con aliquota ordinaria, ma spetterà lo stesso la detrazione per abitazione principale. In altri termini tali immobili saranno soggetti a Tasi, anche nel caso in cui siano alloggi sociali; diversamente saranno soggette sia a Imu sia a Tasi. Ai fini Imu pagheranno con aliquota ordinaria (ma con una detrazione di 200 euro) mentre ai fini Tasi saranno considerate come "altri immobili", con quota Tasi a carico dell'assegnatario occupante.
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Zedde
Evasione, Il Mef dice basta con i condoni
"L'efficacia della strategia di contrasto alla evasione fiscale passa sicuramente attraverso la decisione di non fare piu' ricorso allo strumento dei condoni". E' quanto si legge nel Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, pubblicato ieri dal Mef ed anticipato ier dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Kamsin "In passato, la frequenza e l'ampia portata dei provvedimenti di condono, una vera e propria costante del nostro Paese, ha generato nei contribuenti il diffuso convincimento di poter beneficiare, in futuro, di sensibili sconti sui tributi evasi, contribuendo cosi' a minare la credibilita' dello Stato, soprattutto nei confronti dei contribuenti onesti, la cui attitudine alla assolvimento puntuale degli obblighi tributari e' stata scoraggiata". Nella storia tributaria italiana, si legge ancora nel Rapporto, "costanti sono stati i condoni tributari: dall'Unita' a oggi ve ne sono stati oltre 80".
Secondo il documento del Mef "in una ottica comparatistica, gli svantaggi derivanti dalla utilizzo degli istituti perdonistici tributari sono di gran lunga superiori". Infatti "un condono deve contenere, per essere appetibile, uno sconto significativo delle sanzioni previste", inoltre "attenuare le sanzioni equivale a lanciare messaggi al contribuente razionale di incentivo ad evadere, nel medio, lungo ed anche breve periodo, tenuto conto anche delle basse probabilita' di essere effettivamente controllati in futuro".
Zedde
Tasi 2014, così le regole per gli immobili in comodato
Se i comuni hanno previsto l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato il pagamento del tributo spetterà di regola ai proprietari. Altrimenti gli occupanti saranno chiamati al pagamento di una quota tra il 10 ed il 30% dell'importo fissato con aliquota ordinaria.
Kamsin Si complica il calcolo della Tasi per le case date in comodato a figli, nipoti e familiari. Per effetto del Dl 47/2014 i comuni possono equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'agevolazione, in tal caso, opera o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
In altri termini l'assimilazione, se prevista dal Comune, opera o solo sulla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro o su tutta la quota ma limitatamente ai casi in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui. Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applicano l'aliquota e l'eventuale detrazione previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applica l'aliquota prevista per gli altri immobili. Nel secondo caso, invece, la Tasi si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.
A pagare il tributo sarà di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Inoltre, se ci sono delle detrazioni TASI previste per l'abitazione principale, queste andranno applicate anche ai comodati assimilati ad abitazione principale. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.
Se, invece, il comune non ha deciso l'assimilazione, si applicano in toto le regole per gli altri immobili (aliquota ordinaria con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi.
Zedde
Il 730 precompilato sarà realtà dal prossimo Aprile
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha indicato che entro Ottobre saranno pronti i canali telematici con cui gli intermediari finanziari trasmetteranno i dati all'Agenzia.
Kamsin La dichiarazione 730 precompilata sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 15 aprile 2015. Lo ha confermato il direttore dell'Agenzia delle entrate Rossella Orlandi la scorsa settimana in audizione alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria.
A questo fine, Agenzia e Sogei hanno definito un calendario serrato: entro ottobre saranno pronti i tracciati telematici che banche, assicurazioni ed enti previdenziali dovranno utilizzare per trasmettere all'Agenzia i dati su oneri detraibili e deducibili; entro novembre saranno definiti modello 730/2015 e modello di Certificazione unica 2015 con relative istruzioni; entro i primi mesi 2015 Sogei predisporrà i software per certificazioni dei sostituti ' d'imposta e dichiarazioni precompilate a dipendenti e pensionati, sostituti d'imposta e intermediari (Caf e professionisti).
Orlandi ha ribadito che «eventuali interventi norma tivi di fine anno con effetti sul 2014 rischiano di compromettere il buon esito dell'intero progetto». A partire dal 2016, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, potranno essere utilizzati anche i dati presenti nella Tessera sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie) e le informazioni relative ad altri oneri deducibili e detraibili. Orlandi ha spiegato che così «aumenterà in modo considerevole il numero di contribuenti che potranno semplicemente accettare la dichiarazione proposta dall'Agenzia, senza la necessità di integrarla, per esempio per indicare l'importo delle spese mediche».
La dichiarazione precompilata «comporterà una forte semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, pur in presenza di un quadro normativo particolarmente complesso e», ha aggiunto, «negli anni successivi questi benefici potranno aumentare grazie alla maggiore quantità di informazioni che l'Agenzia riuscirà a inserire nella dichiarazione». Un ulteriore beneficio verrà dalla riduzione dei controlli da parte dell'amministrazione. Orlandi ha indicato che nell'ambito del calendario fissato per rendere disponibile la dichiarazione precompilata sono già in corso diversi tavoli di colloquio con associazioni di categoria, sostituti d'imposta, Inps, banche, imprese di assicurazione, Caf, intermediari, società di software.
Zedde
Acconto Tasi 2014, nei comuni ritardatari il pagamento slitta a Dicembre
Dall'adempimento di ottobre restano esclusi i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote lo scorso maggio e coloro i cui comuni non hanno deliberato ancora le aliquote. Per loro i calcoli si complicano.
Kamsin Salta al 16 Dicembre la tappa per il pagamento della Tasi nei Comuni che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 10 settembre per inviare le delibere al dipartimento delle Finanze. In questa condizione si trovano circa 300 Comuni; chi possiede un immobile in questi Municipi dovrà effettuare l'unico versamento entro il 16 dicembre applicando agli immobili adibiti ad abitazione principale la aliquota base dell'1 per mille. Per gli altri fabbricati scatta ugualmente 1 per mille solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille, quindi la Tasi non andrà pagata se la corrispondente aliquota lmu è già al massimo (10,6 per mille).
Sotto tale soglia si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile: ad esempio, se l'aliquota Imu è al 10,4 per mille, si pagherà la Tasi per gli altri fabbricati sul residuo 0,2 per mille. I contribuenti dovranno pertanto fare i dovuti conteggi, che si complicano ulteriormente nel caso di ripartizione della quota tra possessore e occupante, quest'ultima pari al 10% dell'importo complessivo, misura convenzionale applicabile in mancanza della delibera comunale.
Saltano la data del 16 Ottobre anche anche i contribuenti che hanno pagato l'acconto a giugno in quei comuni che avevano deliberato le aliquote entro la fine di Maggio. Per loro l'appuntamento del saldo Tasi sarà da completare entro il 16 dicembre 2014.
Zedde
Riforma Pa, eliminati i diritti di rogito dei segretari comunali
I segretari comunali e provinciali perdono i diritti di segreteria e il diritto di rogito. Effetti attenuati tuttavia per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale.
Kamsin Con la conversione del decreto sulla Pubblica Amministrazione, avvenuta con la legge 114/2014, dimagriscono i compensi dei segretari comunali e provinciali. Come si ricorderà, secondo le norme previgenti, gli enti locali erano infatti tenuti ad attribuire una quota dei diritti di segreteria percepiti dai Comuni connessi all’espletamento di servizi istituzionali quali ad esempio l'espletamento di pratiche anagrafiche o di stato civile, il rilascio di carte di identità, l'istruttoria pratiche ufficio tecnico, il rogito di contratti da parte del segretario comunale o provinciale. Si tratta di somme che vengono riscosse dai Comuni, fatta eccezione di una quota ripartita con cadenza trimestrale, che va in parte al fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali (il 10%) e la restante parte al Comune.
Il Comune era inoltre tenuto a versare al segretario comunale e provinciale il 75 per cento della quota sui diritti di rogito spettante al Comune, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
L'articolo 10 del Dl 90/2014 interviene sulla materia prevedendo l'abolizione dell’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito. Le somme pertanto verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali. C'è solo un temperamento: per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. E vengono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.
E' infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale.
Riforma Pensioni, piu' facile il pensionamento d'ufficio a 65 anni nelle PaZedde