Tasi 2014, così le regole per gli immobili in comodato
Se i comuni hanno previsto l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato il pagamento del tributo spetterà di regola ai proprietari. Altrimenti gli occupanti saranno chiamati al pagamento di una quota tra il 10 ed il 30% dell'importo fissato con aliquota ordinaria.
Kamsin Si complica il calcolo della Tasi per le case date in comodato a figli, nipoti e familiari. Per effetto del Dl 47/2014 i comuni possono equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'agevolazione, in tal caso, opera o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
In altri termini l'assimilazione, se prevista dal Comune, opera o solo sulla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro o su tutta la quota ma limitatamente ai casi in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui. Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applicano l'aliquota e l'eventuale detrazione previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applica l'aliquota prevista per gli altri immobili. Nel secondo caso, invece, la Tasi si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.
A pagare il tributo sarà di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Inoltre, se ci sono delle detrazioni TASI previste per l'abitazione principale, queste andranno applicate anche ai comodati assimilati ad abitazione principale. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.
Se, invece, il comune non ha deciso l'assimilazione, si applicano in toto le regole per gli altri immobili (aliquota ordinaria con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi.
Zedde