Bonus Ricerca, ecco come cambia con la legge di stabilità
Il credito d'imposta sarà riconosciuto fino a un massimo annuo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro.
Kamsin Nella legge di stabilità discussa la settimana scorsa nel Consiglio dei Ministri entra anche il pacchetto degli sconti sulla ricerca. Il bonus d'imposta per gli incrementi di investimenti in ricerca effettuati dalle aziende sarà del 25% (livello standard) e, qualora si tratti di spese per l'impiego di personale altamente qualificato o si attivino contratti di R&S con enti di ricerca ed università, il bonus passa al 50%.
Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del disegno di legge (ancora in bozza) ne potranno fruire tutte le imprese, senza alcun vincolo di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, e dal regime contabile adottato. Sparisce quindi il vincolo, attualmente previsto con la legge 145/2013, che riserva il bonus alle sole aziende con fatturato annuo inferiore a 500 mila euro.
Nello specifico la norma proposta dal governo riconoscerà un credito d'imposta per il 25% degli incrementi annuali di spesa nel settore Ricerca e Sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta di applicazione dell'incentivo, rispetto alla media realizzata nel triennio antecedente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. Il bonus potrà riguardare gli investimenti effettuati sino all'esercizio contabile che si chiude al 31 dicembre 2019.
Per accedere all'incentivo le imprese dovranno realizzare un investimento minimo annuale in attività di R&S pari ad almeno 30mila euro. Il massimo credito d'imposta conseguibile da ciascun beneficiario sarà pari a 5 milioni di euro annui.
Le spese ammissibili sono: a) personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo (come ad esempio dottori di ricerca con laurea magistrale in discipline tecniche); b) quote di ammortamento delle spese di acquisto o utilizzo per strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misure al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e con costo unitario non inferiore a 2mila euro; c) contratti di ricerca stipulati con università e organismi di ricerca; d) spese per competenze tecniche e privative industriali specifiche. Per le voci a) e c), indica la norma, il bonus è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese medesime.
La vigilanza sul corretto utilizzo dell'incentivo fiscale sarà a carico dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di ricerca dovranno essere rendicontate e supportate da idonea documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato alla revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale dei conti. La certificazione di tali spese dovrà essere allegata al bilancio sociale.
Zedde