Cooperative, Due anni di sgravio contributivo totale
Beneficiate le cooperative costituite dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 per la realizzazione di un piano di «workers buyout». I chiarimenti in un documento dell’Inps che attua l’agevolazione contenuta nella legge di bilancio 2022.
Via libera alla fruizione dell’esonero contributivo totale in favore dei lavoratori dipendenti di cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 per realizzazione di un piano di cd. «workers buyout». A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 2864/2022 in cui diffonde le istruzioni per compilare i flussi contributivi (UniEmens).
Workers Buyout
L’articolo 1, co. 253-254 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha riconosciuto un esonero contributivo totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico delle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012. Tali sono le cooperative composte da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto alle cooperative (operazioni di workers buyout). Si tratta di un intervento, in sostanza, finalizzato a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali favorendo lo scambio della proprietà dell’azienda.
Assetto dell’incentivo
L’esonero è concesso nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore nei limiti della contribuzione datoriale dovuta. Dura per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della società cooperativa e non danneggia la misura della pensione dei lavoratori beneficiari (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
Il beneficio, spiega l’Inps, non è compatibile con altri esoneri della contribuzione datoriale. Non formano oggetto di esonero i premi e i contributi Inail.
Condizioni
Oltre al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, della regolarità contributiva e dei Ccnl applicabili l’esonero è fruibile a condizione che il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
La fruizione
La platea degli aventi diritto è stata individuata dall’Inps con l’attribuzione del codice di autorizzazione «8Y» alle società cooperative che hanno comunicato la loro costituzione al ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2022 (data di cessazione del cd. «temporary framework» comunitario a cui il beneficio è subordinato).
Per la quantificazione dell’esonero gli aventi diritto dovranno inoltrare una richiesta all’Inps utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
I datori di lavoro in possesso del predetto codice autorizzativo potranno valorizzare a partire dalle denunce contributive di competenza del mese di agosto 2022 (termine di invio: 30 settembre 2022) i nominativi dei lavoratori beneficiari dello sgravio. Nelle denunce di competenza di agosto, settembre e ottobre potranno essere recuperati anche gli arretrati (da gennaio 2022).
Documenti: Messaggio Inps 2864/2022