Locazioni, come funziona il nuovo contratto "rent to buy"
Una norma del decreto legge "Sblocca Italia" offre al conduttore la possibilità di entrare immediatamente nel godimento di un immobile, con diritto di acquistarlo entro un termine determinato.
Kamsin L'art. 23 del decreto legge Sblocca Italia ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una prima disciplina del cosiddetto "Rent to Buy", uno strumento che potrebbe essere un volano per il mercato immobiliare.
Si tratta di un nuovo contratto in base al quale è possibile concedere al conduttore la possibilità di entrare immediatamente nel godimento di un immobile, con diritto di acquistarlo entro un termine determinato ed ad un prezzo chiaramente predeterminato.
In altri termini il conduttore ha diritto di acquistare la proprietà (esercitando l’opzione)
imputando in conto prezzo, in tutto o in parte, i canoni precedentemente pagati. Sono possibili delle varianti, come ad esempio il trasferimento della proprietà in forma automatica, cioè dopo l’avvenuto pagamento di tutti i canoni senza la necessità di esercitare l’opzione
Il contratto può essere stipulato da proprietari che siano costruttori, privati proprietari, società immobiliari, senza alcuna limitazione; egualmente i soggetti che possono entrare in godimento immediato possono essere famiglie, professionisti, imprese. L'operazione può avere ad oggetto ogni immobile, in qualunque comune: abitazioni, locali commerciali, artigianali, studi professionali, capannoni, etc.., in condominio o edificio oppure costituenti autonome unità immobiliari.
Il fattore rivoluzionario che rende assai conveniente acquistare Casa in tal modo è la possibilità di imputare al prezzo di vendita una parte del Canone mensile versato nel frattempo (nella misura indicata dalle parti in contratto), corrispondendo così in seguito, al momento del rogito, solo la rimanenza di prezzo; in quel momento il conduttore della casa ne diverrà proprietario, senza che i canoni pagati nel frattempo siano stati pagati "a perdere".
In questo modo il “nuovo” contratto consente a colui che ha in godimento l’immobile di fare fronte alla carenza iniziale di liquidità finanziando egli stesso l’acquisto. In pratica il proprietario accetta, almeno durante la fase iniziale, di percepire il prezzo non in un’unica soluzione, ma a rate.
Tuttavia, il futuro venditore risulta a sua volta garantito conservando la proprietà dell’immobile fin quando il potenziale acquirente non eserciti il riscatto e quindi solitamente fin quando tutti i canoni non saranno stati pagati.
Le parti dovranno stabilire entro quanto tempo il conduttore potrà chiedere di diventare proprietario; non sarà obbligato a farlo ma ne avrà gran convenienza, anche perché potrà accedere assai facilmente ad un mutuo per poter versare il residuo dovuto, avendo nel frattempo versato generalmente (almeno) un 25-30 % del prezzo. Mutuo a cui mai avrebbe potuto accedere all'inizio per finanziare l'intero acquisto.
Molte le differenze con la locazione. Il contratto "rent to buy" assicura al conduttore il diritto di acquisto al contrario di quanto avviene con la locazione; al nuovo contratto non si applica la disciplina vincolistica prevista dalle L. n. 392/1978 e 431/1998 (durata del contratto, disciplina del rinnovo automatico, etc.), ed inoltre il rapporto tra il conducente ed il locatore è disciplinato dalle disposizioni civilistiche in tema di usufrutto.
I contratti, redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata e trascritti, garantiranno l'acquirente contro sorprese (fallimenti, pignoramenti etc..) in capo al venditore, per il periodo convenuto e che potrà arrivare fino a dieci anni.
Zedde