Pensioni a tassazione concorrente per chi si trasferisce in Francia
I chiarimenti in un documento dell’Amministrazione Finanziaria. Niente detassazione della prestazione per il pensionato che si trasferisce in Francia ma solo un credito d'imposta.
Le pensioni erogate dall’Inps ai residenti in Francia sono assoggettate a tassazione concorrente, in Francia ed in Italia. Ciò è quanto prevede l’accordo Amichevole tra le amministrazioni finanziarie italiana e francese del dicembre 2000. Lo rende noto l’AdE in risposta ad un interpello (n.385/2023) proveniente da una cittadina italiana che si era trasferita in Francia dopo essere andata in pensione.
La questione
L’Istante ha chiesto lumi all’amministrazione finanziaria circa la tassazione applicabile a due prestazioni previdenziali erogate dall’Inps, una pensione di invalidità ordinaria (cat. IO) ed una pensione ai superstiti (cat. SO). La prima prestazione era frutto di un periodo di lavoro dipendente nel settore privato (ed era liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti dell’Inps), per la seconda prestazione, invece, non aveva precisato la tipologia di lavoro dalla quale essa derivava.
Il trattato Italia-Francia
L’AdE conferma che la Convenzione internazionale sulle doppie imposizioni firmata da Italia e Francia prevede da un lato che le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato (art. 19, paragrafo 1). Tuttavia il secondo paragrafo dello stesso trattato prevede che «Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato».
Il trattato sancisce, in sostanza, che le pensioni, pagate in relazione ad un cessato impiego privato, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme, pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi (Italia e Francia).
L'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, oltre a definire l’interpretazione dell'espressione «sicurezza sociale», ha effettuato una ricognizione delle prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tra queste, spiega l’AdE, rientrano sia le pensioni di invalidità (cat. IO) sia le pensioni ai superstiti (cat. SO) liquidate a carico del fondo lavoratori dipendenti dell’Inps.
Pensione di Invalidità
Pertanto l’AdE precisa che la pensione di invalidità non può essere tassata esclusivamente in Francia, ma deve essere assoggettata ad imposizione concorrente, in Francia ed in Italia. La conseguente doppia imposizione sarà eliminata in Francia, Stato di residenza della Contribuente, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta.
Pensione ai superstiti
In riferimento alla pensione ai superstiti occorre invece distinguere dato che l’istante, come detto, non ha indicato la tipologia di lavoro dalla quale essa derivava. In particolare se la pensione è frutto di un lavoro privato il trattamento fiscale applicabile è lo stesso appena descritto per la pensione di invalidità. Infatti, ai sensi dell'articolo 19, par. 3, della Convenzione, restano disciplinate dall'articolo 18 del Trattato anche le ''(...) pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (...).''
Se, invece, la pensione scaturisse da un rapporto di pubblico impiego (ovviamente del defunto) il trattato Italia-Francia prevede che la prestazione sia tassata esclusivamente dallo stato dal quale proviene salvo il beneficiario non sia residente nell’altro stato e ne abbia l’esclusiva nazionalità. Nel caso di specie, pertanto, l’AdE precisa che la stessa sarebbe soggetta a tassazione esclusiva dello stato italiano (avendo l’interessata nazionalità italiana).