Pensioni, Lavoro Sportivo più agevolato
Lo prevede un passaggio del decreto legislativo contenente i correttivi al lavoro sportivo approvato la scorsa settimana dal Cdm. Esenzione contributiva sino a 5.000 euro, fiscale sino a 15mila euro. Gli amatori diventano volontari e potranno essere pagati sempre con rimborsi spese o premi.
Nessun obbligo contributivo verso l’Inps per gli sportivi dilettantistici il cui compenso annuo non superi i 5.000€. E per il settore non si pagheranno tasse sino a 15mila euro così come per atleti ed atlete di età inferiore a 23 anni al fine di sostenere il loro inserimento nell’ambito del settore professionistico. Sono alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo che modifica il dlgs 36/2021, ovvero il provvedimento attuativo della riforma dello sport relativo alla parte sul lavoro sportivo, approvato la scorsa settimana in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Tra le altre novità la possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni e l’ampliamento della nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive.
Il provvedimento si muove all’interno dei criteri della legge delega n. 86/2019 e del decreto delegato n. 36/2021 secondo i quali «la prestazione nello sport viene unificata in un unico lavoratore sportivo che può svolgere l'attività sia nel mondo dilettantistico che in quello professionistico». L’obiettivo della delega, che viene ora ricalibrato dal correttivo per evitare un aumento dei costi nel settore, era quello di estendere le tutele previdenziali al settore dilettantistico.
Agevolazioni Previdenziali
Tra le novità la riduzione degli obblighi contributivi all’Inps. L’obbligo, infatti, scatterà in presenza di un compenso annuo (derivante da lavoro autonomo o da collaborazioni coordinate e continuative) superiore a 5.000€ e solo, si badi, per la parte di compenso «eccedente» tale soglia. Si rimodulano, inoltre, le aliquote contributive: per gli iscritti ad altre forme pensionistiche di natura obbligatoria l’aliquota (sia di finanziamento che di computo) sale dal 10% al 24%; per gli altri rapporti di lavoro (autonomi e collaboratori coordinati) l’aliquota è fissata al 25% (a cui aggiungere le aliquote aggiuntive, es. per il finanziamento della maternità). Sino al 2027, inoltre, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.
La novità si abbina all’espunzione dei lavoratori autonomi occasionali dagli obblighi contributivi (e dalle relative tutele previdenziali) posto che, secondo la relazione illustrativa del provvedimento, solo coloro che percepiscono compensi sopra i 5.000 euro annui «possono essere presumibilmente considerati come titolari di un effettivo rapporto di carattere lavorativo nello sport dilettantistico e, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, deve essere garantita loro una copertura previdenziale e assicurativa».
Esenzione Fiscale
Inoltre la fascia non imponibile fiscale sale da 10 a 15mila euro. Stessa agevolazione viene riconosciuta «al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico», alle retribuzioni loro corrisposte.
Le altre novità
Il decreto correttivo precisa che l’attività dilettantistica si presume sempre «autonoma» e sino a 15 mila euro di compensi annui non c’è l’obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Gli amatori, inoltre, diventano volontari e potranno essere pagati sempre con rimborsi spese o premi. Da segnalare, infine, la digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la definizione complessiva della figura del volontario sportivo e l'ok alla sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani over 15.