Pensioni, Sospesi sino al 31 luglio i contributi per le federazioni sportive
I chiarimenti in un documento dell'Inps. La sospensione riguarda i contributi previdenziali in scadenza dal 1° gennaio al 31 luglio 2022. I contributi sospesi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 31 agosto 2022 oppure il 50% in quattro rate mensili ed il residuo in unica soluzione a dicembre.
Sospeso il versamento dei contributi previdenziali per il settore sportivo in scadenza tra gennaio e luglio 2022. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 64/2022 pubblicata ieri ad illustrazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto legge n. 17/2022 per alleviare gli effetti della pandemia da COVID-19 nel settore sportivo.
Ne potranno beneficiare le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che operano in competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020 (a differenza dell’analoga misura prevista per il mese di dicembre 2021). A tal fine l’Inps effettuerà una verifica con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per accertare l’effettiva sussistenza del requisito.
Sospensione contributiva
La sospensione, precisa l'Inps, sospende pure gli adempimenti informativi (a differenza della sospensione dello scorso dicembre) oltre che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota di competenza del lavoratore) in scadenza nel periodo temporale dal 1° gennaio ed il 31 luglio 2022 nonché le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Si tratta, in sostanza, delle contribuzioni di competenza da dicembre 2021 a giugno 2022 per le aziende con dipendenti e delle aziende committenti. Al tal fine l’Inps spiega che i datori di lavoro dovranno utilizzare il nuovo codice «N979» (oppure il codice calamità «38» per i committenti) all’interno dei flussi UniEmens per segnalare la volontà di sospendere il pagamento dei contributi riferiti alle predette mensilità.
Come al solito vige il principio secondo cui non è ammesso il rimborso dei contributi già versati. Se, invece, il datore ha effettuato gli adempimenti informativi di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022 ma non ha provveduto al versamento dei contributi occorre inoltrare, entro e non oltre il 30 giugno 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Versamento della contribuzione sospesa
I datori e i committenti che si avvalgono della sospensione dovranno versare i contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022 tramite F24. Entro la stessa decorrenza vanno versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
In alternativa è possibile rateizzare ratealmente il 50% dell’importo dovuto in quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 31 agosto 2022. L’ultima rata, pari al residuo 50%, va pagata entro il 16 dicembre 2022.
Attenzione al fatto che la sospensione non coinvolge l’eventuale piano di rateazione previsto per l’analoga sospensione occorsa a dicembre 2021 (i cui versamenti vanno effettuati in nove rate mensili decorrenti dal 31 marzo 2022). Quindi queste rate vanno comunque pagate ancorché ricadano nel periodo temporale oggetto di sospensione.
Documenti: Circolare Inps 64/2022