Pensioni, Stop al contributo di solidarietà sugli assegni d'oro
Scadrà il prossimo 31 dicembre il contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a 100 mila euro lordi annui. Purtroppo, come già sperimentato in passato, in assenza di una specifica indicazione di legge le somme resteranno incamerate nel bilancio INPS.
Terminerà quest'anno il contributo di solidarietà, previsto dalla legge di stabilita' 2019 sulle 'pensioni d'oro' cioè sugli assegni superiori a 100mila euro lordi annui. La misura andrà in soffitta il prossimo 31 dicembre 2021 in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2023 dopo la sentenza n. 234/2020 con cui la Corte Costituzionale ha ridotto da cinque a tre anni il periodo di applicazione della decurtazione.
Con l'intervento censore la Corte ha precisato che le misure di contenimento della spesa previdenziale, ove impongano sacrifici ai pensionati, non possono avere durata superiore all'orizzonte temporale del bilancio di previsione dello Stato, cioè tre anni. "Nell’ambito strettamente previdenziale, avevano spiegato i giudici, risulta evidente la tendenza dell’ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno spazio di osservazione più circoscritto, come testimonia l’evoluzione della disciplina del coefficiente di trasformazione del montante individuale dei contributi", il meccanismo di raffreddamento della perequazione degli assegni superiori a tre volte il minimo (che per l'appunto ha durata limitata al triennio 2019-2021) nonché lo stesso precedente intervento di solidarietà cui alla legge n. 147/2013 (limitato agli anni 2014-2016).
Il contributo è stato articolato su prelievo progressivo in cinque scaglioni a partire dagli assegni superiori a 100mila euro lordi l'anno (la fasce sono riportate in tabella) con riduzioni più impattanti al crescere del valore dell'assegno. La riduzione ha coinvolto esclusivamente i trattamenti pensionistici diretti erogati dall'INPS e di cui ci sia almeno una parte liquidata con le regole retributive (quindi riguarda i soggetti in possesso di anzianità al 31.12.1995 che non abbiano esercitato l'opzione al sistema contributivo) con esclusione, in ogni caso, delle pensioni ai superstiti, delle pensioni corrisposte alle vittime del dovere e del terrorismo nonché le prestazioni di invalidità e di privilegio e di tutte le pensioni erogate dalle Casse Professionali.
Sarebbe però utile conoscere l'impiego concreto delle somme recuperate. La legge prevede che i risparmi siano accertati a seguito di uno specifico monitoraggio da parte dell’INPS e che «restino accantonate» presso gli enti previdenziali in un «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» senza, tuttavia, indicare una specifica destinazione. In assenza di una decisione politica queste somme, come già accaduto in passato per analoghe misure, verranno incamerate dall'INPS nei propri bilanci dando loro mano libera per l'utilizzo.