Stato di disoccupazione, ecco i nuovi limiti reddituali validi dal 2022
I chiarimenti in un documento del Ministero del Lavoro in una nota, alla luce della riforma fiscale contenuta nella legge di bilancio 2022. I nuovi limiti valgono anche ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC.
Da quest’anno lo status di disoccupato può essere mantenuto se si ricava un reddito fino a 8.174 euro in caso di lavoro dipendente o parasubordinato o 5.500 euro annui per i lavoratori autonomi. Pertanto, per i percettori di RdC, i nuovi limiti valgono anche ai fini dell’esonero dall’obbligo di aderire ai relativi percorsi di ricollocazione. Lo precisa la nota n. 5824/2022 del Ministero del Lavoro tenendo conto della Riforma dell’Irpef contenuta nella Manovra 2022.
In forza dell’articolo 4, co. 15-quater del dl n. 4/2019, infatti, lo stato di disoccupazione viene accertato in presenza del rilascio della «DID» (la dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva) e l’assenza di svolgimento di attività lavorativa oppure in presenza di un reddito da lavoro (dipendente o autonomo) al di sotto della soglia fiscalmente imponibile (cfr: Circolare MdL n. 187/2020).
Sino allo scorso anno la «no tax area» era pari a 8.145€ annui per i lavoratori dipendenti (compreso il lavoro intermittente) o parasubordinati e 4.800€ annui per i lavoratori autonomi (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all'impresa familiare e di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto, senza partita Iva). La legge n. 234/2021, contenente la Riforma dell’Irpef, ha innalzato i limiti reddituali a 8.174 euro per i primi e a 5.500 euro per i secondi.
Reddito di cittadinanza e stato di disoccupazione
Come è noto, il riconoscimento del reddito di cittadinanza è subordinato alla dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario, nonché all'adesione al percorso personalizzato finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Da questi obblighi, tuttavia, possono essere esonerate alcune categorie di persone, tra cui i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo. Cioè un reddito non superiore alle nuove soglie sopra richiamate.
Ma attenzione, l’esonero, in questo caso può intervenire solo quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali e quando il tempo di lavoro, sommato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali. Chi versa nelle predette condizioni può richiedere l'esonero rilasciando un'autocertificazione ai sensi del dpr n. 445/2000, impegnandosi al contempo a comunicare il termine del motivo di esonero. Allegati alla nota, il ministero pubblica la modulistica aggiornata utilizzabile in questi casi.