Tasi 2014, le regole per il pagamento dell'acconto sulle prime case
Con l'avvicinarsi della scadenza del 16 giugno, nei comuni cd. puntuali, i contribuenti sono chiamati a prestare attenzione alle delibere approvate dai municipi al fine di evitare errori nel pagamento dell'acconto.
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Nella Tasi la definizione di abitazione principale è, per espressa previsione di legge, quella valevole ai fini Imu. Deve pertanto trattarsi dell'abitazione posseduta dal contribuente nella quale egli risieda anagraficamente e dimori abitualmente, insieme ai suoi familiari; in presenza poi di due abitazioni in possesso ciascuna di uno dei due coniugi, con residenze separate, ubicate nello stesso comune, solo una delle due può essere considerata abitazione principale. L'altra sarà assimilata come altro immobile e dunque, in via generale, sarà soggetta sia a Imu che a Tasi, seppure con il vincolo dell'aliquota massima non superiore al 10,6 per mille (11,4 per mille in caso di Super Tasi).
L'aliquota base della Tasi per le abitazioni principali è per tutti gli immobili pari all'1 per mille e, nel 2014, non può superare il 2,5 per mille. Per quest'anno tuttavia i comuni possono elevare l'aliquota massima sino al 3,3 per mille a condizione che vengano finanziate misure di favore per i contribuenti, tali da rendere il carico della Tasi sull'abitazione principale non superiore all'Imu pagata nel 2012. In questa ipotesi, quindi, nei comuni che si sono avvalsi della facoltà di superare il tetto massimo di legge dell'aliquota devono essere state adottate apposite detrazioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti ai fini Imu nel 2012.
Secondo l'ordine dei Commercialisti di Milano per comprendere se gli immobili assimilati all'abitazione principale ai fini Imu rientrino nella medesima nozione dettata nella Tasi è necessario vagliare attentamente la delibera comunale. In assenza di specificazioni nella delibera, si ritiene che le assimilazioni ope legis previste in materia di Imu possano essere estese anche nella Tasi. Pertanto sarebbe possibile equiparare all'abitazione principale: 1) gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa; 2) gli alloggi sociali; 3) l'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio; 4) l'immobile non locato dei soggetti appartenenti alle forze armate e degli altri soggetti indicati nella norma.
Complesse poi le regole in caso di divorzio o separazione legale dei coniugi. Infatti se la casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o divorzio, è assimilata all'abitazione principale ai fini del pagamento della Tasi le regole si complicano non di poco.
Infatti dato che i soggetti passivi della Tasi sono i possessori e i detentori, che se non coincidono nella stessa persona sono tenuti singolarmente al pagamento del nuovo tributo nelle misure fissate dal Comune si dovrebbe arrivare alla conclusione che anche nel caso di specie trovi applicazione la regola generale di ripartizione del tributo tra possessore e detentore, cioè tra coniuge assegnatario e non assegnatario. Quindi in caso di comproprietà l'imposta, calcolata con l'aliquota prevista per l'abitazione principale, dovrà essere pagata da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso (a cui computare anche l'eventuale detrazione riconosciuta dal Comune in caso di Super Tasi). Il Ministero delle Finanze invece, in risposta ad uno specifico quesito ha affermato che «il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la Tasi con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale". Dubbi questi che, secondo l'ordine dei Commercialisti di Milano, potrebbero trovare una soluzione solo nel regolamento comunale.