Vittime del Dovere, Esenzione Irpef solo sui trattamenti di privilegio
L'Inps precisa che il beneficio prescinde dal grado d’invalidità riportato a seguito dell’evento e va applicato esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono stati esentati dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti: 1) alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, co. 563 della legge 266/2005; 2) alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dal comma 564 della predetta legge; 3) ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.
Le categorie interessate
Nella categoria delle vittime del dovere in senso stretto appartengono, come noto, tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi: 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2) nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico; 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4) in operazioni di soccorso; 5) in attività di tutela della pubblica incolumità; 6) a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili; sono equiparati alle vittime del dovere invece tutti coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Ebbene nel messaggio di ieri l'Istituto ribadisce che sono soggetti al beneficio esclusivamente i trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato”. Conseguentemente, l'esenzione fiscale viene riconosciuta a tutti i soggetti riconosciuti vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento. L'esenzione fiscale, inoltre, può essere concessa solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.
A seguito dell'indicazione dell'Inps la ricostruzione normativa porta dunque a ritenere che i trattamenti coinvolti nell'esenzione sono la pensione privilegiata (senza limiti di percentuale) nonchè la pensione privilegiata indiretta (erogata nei confronti dei superstiti della vittima) concesse a causa di un evento invalidante riconosciuto nell'alveo delle casistiche "vittime del dovere". Non gode dell'esenzione, invece, la doppia annualità estesa a decorrere dal 1 gennaio 2008 alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti dall’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nè parimenti guadagna l'esenzione irpef il trattamento di privilegio (anche indiretto) riconosciuto a seguito della generica causa di servizio.
Documenti: Messaggio inps 368/2017 ; Messaggio inps 1412/2017; Messaggio inps 3274/2017