Adi e Sfl solo con adesione ai progetti di pubblica utilità
Il Ministero del Lavoro aggiorna le linee guida dei Progetti di Utilità Collettiva destinati, a partire dal 1° gennaio 2024, ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl).
Niente misure di contrasto alla povertà (Adi e Sfl) se non si partecipa, ove previsto dal patto di inclusione sociale o dal patto di servizio personalizzato, ai «Puc», i progetti di pubblica utilità organizzati da comuni. A tal fine l’obbligo può considerarsi assolto anche se si svolge attività di volontariato presso associazioni del terzo settore nei medesimi ambiti di intervento previsti per i «Puc». Lo rende noto, tra l’altro, il decreto n. 156 del 15 dicembre 2023 del Ministro del Lavoro che aggiorna le linee guida dei «Puc», destinato ai beneficiari dell'Assegno d'Inclusione (Adi) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl).
Linee Guida
Le nuove linee guida del decreto n. 156/2023, che aggiorna le precedenti indicazioni relative al Reddito di Cittadinanza (Rdc), pongono l'attenzione sulla necessità di garantire l'efficacia dei Puc nel contesto delle nuove misure di contrasto alla povertà, ovvero Adi e Sfl. Sono i singoli comuni e le singole amministrazioni pubbliche ad attivare i Puc che possono spaziare in diversi ambiti, tra cui culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e tutela dei beni. I progetti, in particolare, devono essere organizzati per raggiungere obiettivi chiari, con l'impiego di risorse umane e finanziarie e non devono coinvolgere lavori pubblici né svolgere mansioni in sostituzione ai dipendenti comunali.
Una volta approvati i Puc sono resi disponibili nella piattaforma GEPI, nell’ambito del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, agli operatori sociali, ai CPI e ai beneficiari dell’Adi e del Sfl. Il meccanismo è pensato per agevolare l’abbinamento dei beneficiari ai PUC, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di progetti utili alla collettività oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva.
Caratteristiche
Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell’ambito del Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina, inoltre, l’accesso all'indennità indennità di partecipazione (350€ al mese). I Puc comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti.
Sanzioni
La partecipazione ai Puc è obbligatoria se prevista nel Patto di Inclusione (fruitori dell'AdI) o nel Patto di Servizio Personalizzato (beneficiari di Sfl). La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all’Adi, i quali possono aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali.
Il Ministero spiega che l’obbligo di partecipazione è stabilito a pena di decadenza dalle misure di contrasto alla povertà (Adi e Sfl). Ciò si verifica, spiega il Ministero, sia per l'immediato rifiuto ad iniziare una delle attività previste sia se, avviata l'attività, l'interessato accumula 24 ore di assenza ingiustificata dalle attività. In tal caso verrà inviata da parte del Comune la segnalazione all’INPS del mancato rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato, e di conseguenza verrà disposta la decadenza dal beneficio. Al raggiungimento di 8 ore di assenza ingiustificata scatta un avvertimento all'interessato con la richiesta di idonea documentazione a giustificazione dell’assenza.
Non si verifica decadenza dal beneficio (Adi/Sfl) qualora, nonostante la disponibilità dell'interessato a partecipare ai PUC, gli stessi non siano stati attivati nel suo Comune di residenza.
Il Ministero ricorda, infine, l’assenza è giustificata in caso di:
- documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’inizio delle attività relative ai PUC e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena la segnalazione prevista.