Al via gli sgravi contributivi per chi assume i beneficiari dell'RdC
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Da questo mese i datori di lavoro potranno indicare in UniEmens il bonus spettante e conguagliarlo con i contributi.
In primo luogo entro il 15 novembre, l'Inps metterà online il modello di domanda (denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”) sul portale delle agevolazioni. Il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata. Come già specificato nella Circolare 104/2019 a seguito della presentazione della domanda l'ente previdenziale verificherà che il datore di lavoro ha comunicato la disponibilità di posti vacanti (vacancy) alla piattaforma Anpal; calcolerà importo e durata del bonus spettante; verificherà la compatibilità con la regola de minimis e darà riscontro all'istanza contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione.
Il beneficio
Il beneficio consiste nell'azzeramento dei contributi dovuti all'Inps (sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL) per le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al nucleo familiare all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. Lo sgravio ha una durata variabile in quanto agganciato ai restanti mesi di Rdc non fruito dal neoassunto entro però un minimo di cinque mesi (normalmente è pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già fruiti di Rdc). Se l'assunzione avviene tramite un ente di formazione, l'incentivo è ripartito tra datore di lavoro ed ente, nel tetto di 390 euro mensili per ciascuna parte. Spetta solo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (restano fuori, pertanto, i rapporti a tempo parziale, i rapporti di lavoro intermittente, quelli di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni di lavoro occasionale e le assunzioni di domestici). Lo sgravio può essere, invece, fruito per i contratti di apprendistato, nonché i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001 e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Il bonus è soggetto, inoltre, alle consuete condizioni per gli incentivi contributivi: adempimento obblighi contributivi; osservanza norme a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché, se sottoscritti, regionali, territoriali o aziendali (queste condizioni, precisa l'Inps, devono essere rispettate anche dall'ente formatore, nel caso possa condividere il bonus con il datore di lavoro).
La fruizione
A partire dal corrente mese di novembre, le imprese potranno avviare il recupero del bonus sulle denunce contributive (prima scadenza è fissata al 31 dicembre, termine per l'invio telematico dell'UniEmens di novembre) e, quindi, conguagliarlo con i contributi. Per recuperare l'incentivo dei mesi da aprile a ottobre, invece, occorrerà avvalersi della procedura di regolarizzazione. Ciò vale sia per i datori di lavoro sia per gli enti di formazione. Per i datori di lavoro agricoli l'Inps fissa la decorrenza della fruizione del bonus dalla denuncia relativa al IV trimestre 2019 (termine presentazione: 31 gennaio 2020). Per recuperare il bonus da aprile a ottobre, le aziende dovranno rivolgersi alle sedi Inps territoriali.