Assegno temporaneo, Domande al via dal 1° luglio
Coinvolti i nuclei familiari che non hanno diritto agli assegni al nucleo familiare. L'assegno ponte durerà sino al 31 dicembre 2021 in attesa dell'avvio dell'assegno unico.
Dal prossimo 1° luglio i genitori che non hanno diritto agli ANF potranno presentare domanda all'Inps per l'assegno temporaneo, il nuovo sostegno per le famiglie che durerà sino al 31 dicembre 2021 in attesa del debutto dell'assegno unico. La domanda potrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio attraverso il portale dell'INPS, il Contact Center Integrato oppure tramite gli Istituti di Patronato. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 2371/2021 pubblicato ieri.
Assegno temporaneo
Il dl n. 79/2021, come noto, ha anticipato l'avvio dell'assegno unico (previsto dal 1° gennaio 2022) per le famiglie che non percepiscono gli assegni al nucleo familiare (questi ultimi, invece, continuano ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati ma sono stati incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021). Per accedere all’assegno "ponte" il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
b) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
d) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
e) non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare;
Platee beneficiarie
La misura sostanzialmente si rivolge ai lavoratori autonomi, ai disoccupati che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali e, più in generale, agli inattivi. Vi rientrano però anche i lavoratori dipendenti e gli iscritti alla gestione separata (professionisti e collaboratori che versano l'aliquota contributiva piena) attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare (in tal caso l'assegno temporaneo spetta congiuntamente all'RdC e con le modalità di erogazione dell'RdC, fino a concorrenza dell'importo spettante in ciascuna mensilità). Si tratta di una platea di oltre due milioni di persone che fino ad oggi hanno contato solo sulle detrazioni per i figli a carico, bonus bebè, premio alla nascita, assegni erogati dai comuni e sui "vecchi" assegni familiari a favore degli autonomi. Questi benefici, peraltro, nelle more dell'avvio dell'assegno unico continueranno ad essere corrisposti assieme all'assegno temporaneo.
Misura
L’assegno, completamente esentasse, viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021. Si va da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio (gli importi maggiori sono riconosciuti a favore dei nuclei con più di due figli). Inoltre per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio si azzera in presenza di un ISEE pari o superiore a 50mila euro. Complessivamente, secondo la relazione illustrativa al decreto legge, il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
Domande al via
L'Inps spiega che dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda (sino al 31 dicembre 2021). Inoltre se la domanda è prodotta entro il 30 settembre 2021 l'INPS riconoscerà anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Documenti: Messaggio Inps 2371/2021