Assegno Temporaneo, Integrazione d'ufficio ai percettori di RdC
I chiarimenti in un documento dell'INPS. I nuclei già percettori del RdC avranno diritto ad una integrazione del reddito di cittadinanza. Ecco come si calcola il beneficio dell'integrazione.
Via libera alla liquidazione della quota supplementare dell'RdC a favore dei nuclei familiari con almeno un figlio minore che avrebbero diritto all’Assegno temporaneo. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3669/2021 in cui spiega, tra l'altro, che l'integrazione verrà erogata automaticamente dall'Ente di Previdenza senza necessità di alcuna domanda.
Assegno temporaneo
Come noto il dl n. 79/2021 convertito con legge n. 112/2021 ha riconosciuto tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2021 un Assegno temporaneo per i figli minori ("AT"), su base mensile, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare e che siano in possesso di determinati livelli di ISEE. Per i nuclei familiari percettori di RdC la legge ha previsto che in luogo dell’assegno temporaneo sia corrisposta un'integrazione del RdC con le medesime modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno temporaneo spettante in ciascuna mensilità. In sostanza in questi casi il beneficio dell'AT è sostituito da un irrobustimento del RdC.
Controlli semplificati
Dato che l'integrazione viene erogata congiuntamente al RdC l'Inps spiega che non è necessario controllare né i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno (almeno 2 anni di residenza in Italia anche non continuativi) né accertare l'assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia stabiliti per l’Assegno temporaneo poiché - per nuclei percettori del RdC - essi risultano già soddisfatti dai più stringenti requisiti per il RdC (per i quali, ad esempio, è richiesto almeno 10 anni di residenza in Italia di cui gli ultimi due in via continuativa).
Riguardo alla presenza di figli minori l'INPS effettuerà la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’Assegno temporaneo.
Non serve domanda
Per questi nuclei, inoltre, l'erogazione dell'integrazione RdC avverrà automaticamente da parte dell'INPS senza che gli interessati debbano presentare apposita domanda. L’Istituto, infatti, procederà d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di RdC che abbiano diritto all’Assegno temporaneo, effettuando la verifica dei requisiti e la liquidazione dell’integrazione con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del RdC.
Gli esiti delle integrazioni RdC saranno consultabili sul portale INPS, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.
Ovviamente l’integrazione RdC non verrà corrisposta ai nuclei percettori di RdC al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di ANF relativamente all’anno 2021. Quindi, ad esempio, non spetta ove ci siano soggetti occupati con rapporti di lavoro dipendente o assimilati.
Misura del beneficio
L'Inps spiega che il beneficio dell'integrazione è determinato sottraendo all’importo teorico dell’Assegno temporaneo - stabilito sulla base del numero di figli minori a carico e del valore dell’indicatore ISEE del nucleo - la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza.
Ad esempio in un nucleo composto da due maggiorenni e due figli minori con indicatore ISEE inferiore a 7.000 euro e beneficio mensile di RdC pari a 500 euro bisogna prendere in primo luogo l'importo teorico AT in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli minori. Quindi 335 euro (167,5*2). Al predetto valore va sottratta la quota RdC minorenni calcolata moltiplicando l'importo mensile del RdC (500€) per il rapporto tra il contributo minorenni derivante dalla scala di equivalenza RdC (0,4) e la scala di equivalenza effettiva del nucleo RdC (1,8). Quindi 500€*(0,4/1,8) = 500*0,22= 111,11€. L'integrazione sarà pari 223,89€ (335-111,11).
Qualora la scala di equivalenza ottenuta sommando i parametri relativi alle diverse componenti (maggiorenni e minorenni) sia ridotta per applicazione del tetto massimo (2,1, che sale a 2,2 in presenza di disabili gravi non autosufficienti), al fine di non penalizzare i nuclei familiari in cui la presenza di uno o più minori non comporti alcun aumento dell’importo del Rdc, il nucleo familiare avrà diritto al totale dell’importo teorico spettante previsto, in relazione al numero di figli minori.
L'integrazione del RdC corrisposta a titolo di assegno temporaneo non rileva per la determinazione del reddito familiare ai fini RdC.
Documenti: Messaggio Inps 3669/2021