Bonus 200 euro, Diffusi i codici Uniemens per il recupero
I primi chiarimenti in un documento dell’Inps. Per l’erogazione automatica nella busta paga di luglio i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione preventiva dai lavoratori che attesti di non percepire pensioni (anche indirette), assegni sociali o pensioni di invalidità civile.
Diffusi dall'Inps i codici che i datori di lavoro dovranno utilizzare nelle denunce contributive per recuperare l'una tantum di 200 euro erogata ai lavoratori dipendenti. A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 2397/2022 in cui illustra i primi dettagli operativi dell’articolo 31 del dl n. 50/2022 (cd. «decreto aiuti»).
Lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti il bonus verrà erogato «automaticamente» dal datore di lavoro con la busta paga del mese di luglio. Si rammenta che l’iniziale requisito reddituale di 35.000 euro presente nella prima bozza del decreto è stato depennato. Nella versione definitiva si è fatto riferimento ai lavoratori che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato dell’esonero IVS dello 0,8% per riduzione del cuneo fiscale.
Cioè i lavoratori che hanno avuto una retribuzione mensile non superiore a 2.692 euro. La norma è chiara. Basta anche un solo mese nel quadriennio gennaio-aprile 2022 in cui lo stipendio sia risultato inferiore a 2.692€ (ad esempio per una malattia, maternità, cassa integrazione, congedo parentale, infortunio) per far scattare l’esonero IVS e, quindi, il bonus da 200 euro.
Serve l'autodichiarazione
In realtà, aggiunge l’Inps, per riconoscere il bonus il datore di lavoro dovrà attivarsi tempestivamente affinché il dipendente renda una dichiarazione in cui attesti di non essere titolare pensione o Reddito di Cittadinanza. L’una tantum, infatti, in tal caso sarà erogata dall’Inps.
Con il termine «pensione», si badi bene, si considera qualsiasi trattamento pensionistico (diretto, ai superstiti o di invalidità) erogato da forme di previdenza obbligatorie (cioè non solo l’Inps ma anche dagli enti privatizzati) con decorrenza entro il 30 giugno 2022. Sono inclusi anche gli assegni sociali (o pensioni sociali), le indennità agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili e gli assegni di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, isopensione, assegno straordinario di sostegno al reddito, indennità mensile nel contratto di espansione). Si prescinde dall’importo del trattamento.
Più rapporti di lavoro
L’indennità, spiega l’Inps, viene riconosciuta in misura fissa, una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Erogazione indebita
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano attribuito il bonus, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
Qualora in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza del bonus per superamento del limite reddituale, si ritiene che il datore dovrà provvedere al recupero in unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022. La gestione del bonus dunque dovrebbe essere, nelle intenzioni del legislatore, del tutto assimilata a quella già operativa per il trattamento integrativo IRPEF. Sul punto occorreranno chiarimenti in merito.
Recuperi con le denunce contributive
L’Inps spiega che i datori di lavoro del settore privato potranno effettuare il recupero tramite le denunce contributive di competenza del mese di luglio (invio entro il 31 agosto). Per farlo dovranno utilizzare il codice “L031” avente il significato di «Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50» all’interno del codice causale.
Documenti: Messaggio Inps 2397/2022