Bonus assunzioni, l'Inps ripristina l'agevolazione per le donne disoccupate
Dietrofront dell'Inps sul bonus alle assunzioni di donne disoccupate. L'incentivo continuerà a operare dal 1° luglio, anche se è scaduta e non è stata rinnovata la decisione Ue che fissava le zone agevolate. Kamsin E' quanto ha indicato l'Inps con il messaggio inps 6319/2014 che ha corretto una precedente interpretazione dopo alcuni chiarimenti prevenuti dal ministero del lavoro. Pertanto, è a tutti gli effetti ripristinato lo sgravio contributivo del 50% per la durata di 12/18 mesi sulle assunzioni di donne di qualunque età, disoccupate e residenti nei territori svantaggiati individuati dal dm 27 marzo 2008.
Il bonus è quello previsto dalla riforma Fornero sul mercato del lavoro che incentiva le assunzioni di particolari categorie di lavoratori effettuate dal 1° gennaio 2013. Il bonus spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle a termine e anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati (stabilizzazione). Spetta, inoltre, anche in caso di part-time e per l'assunzione a scopo di somministrazione. Possono fruirne i datori di lavoro (imprese e professionisti), incluse le cooperative di lavoro, mentre non spetta per i rapporti di lavoro ripartito, domestico, intermittente e accessorio. L'incentivo consiste nella riduzione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine, incluse eventuali proroghe; per la durata di 18 mesi in tutto, tra primo e secondo rapporto di lavoro, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione a termine (sempreché la trasformazione avvenga entro la scadenza del beneficio).
Zedde