Cassa Integrazione, Ecco come cambia dal 1° gennaio 2022
I chiarimenti in una Circolare del Ministero del Lavoro. Cassa integrazione straordinaria estesa anche alle imprese soggette al Fondo di Integrazione Salariale, purché con più di 15 dipendenti.
Cassa integrazione straordinaria per tutte le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, dal 1° gennaio 2022, potranno accedere al trattamento anche le aziende del commercio che hanno un numero tra 15 e 50 dipendenti e quelle soggette al FIS, il Fondo di integrazione salariale. Resta salvo il settore aereo e i partiti politici dove la CIGS continua ad operare a prescindere dal numero dei dipendenti.
Lo rende noto, tra l'altro, il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 1/2022 in cui illustra le prime novità in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nella legge n. 234/2021.
La riforma
Come noto la legge n. 234/2021 ha riordinato la normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con l'obiettivo di assicurare una tutela comune a tutti i lavoratori dipendenti. Le modifiche riguardano soprattutto l'ampliamento dei beneficiari dei trattamenti di CIGO/CIGS e del perimetro di applicazione della CIGS, una rimodulazione delle aliquote contributive ed una profonda razionalizzazione dei fondi bilaterali e del FIS con l'allargamento delle platee degli iscritti (e degli obblighi contributivi). Non ci sono, invece, modifiche significative sulla CIGO.
Beneficiari
Dal 1° gennaio 2022 i trattamenti di CIG spettano anche ai lavoratori a domicilio (oggi esclusi) e a tutti gli apprendisti a prescindere cioè dalla tipologia dello stesso. Viene, inoltre, ridotto il requisito di anzianità di lavoro in azienda, che scende a 30 dai 90 giorni da computarsi sempre rispetto alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG. Un'altra novella riguarda l'importo della CIG (pari all'80% della retribuzione del lavoratore) che osserverà solo il massimale più alto cioè quello di 1.199,72€ (non più quello di 998,18€) a prescindere dalla retribuzione del lavoratore.
Contributo addizionale
Le imprese che chiedono i trattamenti di CIG devono pagare un contributo addizionale del 9% della paga globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate sulle prime 52 settimane di Cig/Cigs fruiti nel quinquennio mobile; 12% oltre le 52 e fino a 104 settimane; 15% oltre le 104 settimane. Dal 2025, tuttavia, scatta uno sconto del 40% alle aziende che nel biennio precedente la domanda non ne hanno fatto uso: 6% sulle prime 52 settimane; 9% oltre le 52 e fino alle 104 settimane.
CIGS
E' profondamente rinnovata. Dal 1° gennaio 2022 il trattamento straordinario viene esteso a tutte le imprese sopra i 15 dipendenti (oggi è dai 15 in su solo per l'industria e dai 50 in su nel commercio) salvo il settore aereo e i partiti politici (dove continua ad operare a prescindere dal numero dei dipendenti). Spetta, in particolare, anche alle imprese (con più di 15 dipendenti) soggette al FIS.
Si rivedono i criteri per la determinazione del requisito dei 15 dipendenti con l'inclusione anche dei dirigenti e degli apprendisti (oggi esclusi) e le causali di intervento.
Quella relativa alla riorganizzazione aziendale è ampliata comprendendo anche la realizzazione di processi di transizione digitali, tecnologici, ecologici ed energetici individuati in un decreto ministeriale di prossima adozione. crisi aziendale e contratto di solidarietà per massimo 24 mesi in un quinquennio mobile.
Quella relativa al contratto di solidarietà è modificata nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80 per cento (in luogo dell'attuale 60 per cento) dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario di lavoro fino al 90 per cento (in luogo dell'attuale al 70 per cento) nell'arco dell'intero periodo oggetto del contratto di solidarietà. Nessuna modifica in merito alla causale della crisi aziendale.
Sono rivisti anche gli obblighi contributivi accresciuti dall'attuale 0,60% allo 0,90% (di cui lo 0,30% a carico del lavoratore) con uno sconto dello 0,63% per il solo 2022 alle imprese soggette al FIS con più di quindici dipendenti. Viene, inoltre, introdotto un obbligo di formazione o riqualificazione a carico di tutti i lavoratori che fruiscono della CIGS la cui violazione comporta una serie di sanzioni che possono culminare con la decadenza dalla prestazione. Le modalità di formazione dovranno essere definite da apposito decreto del Ministero del Lavoro.
Durata. La riforma non cambia la durata del trattamento CIGS che resta di regola entro un massimo di 12 o 24 mesi, anche continuativi, nell'arco di un quinquennio mobile a seconda della causale di intervento.
Viene, tuttavia, introdotta una proroga del trattamento, pari ad un massimo di 12 mesi, da richiedere in esito ad un intervento di riorganizzazione aziendale o in crisi aziendale nell'ipotesi in cui le parti stipulino un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (cd. accordo di transizione occupazionale). L'accordo è finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e l'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del programma "GOL". Per l'anno 2022, tuttavia, è riservata in via esclusiva alla proroga della Cigs per la causale del contratto di solidarietà.
Fondi bilaterali
Modificati profondamente anche i fondi bilaterali (già costituiti) che dovranno riconoscere l'assegno di integrazione salariale per le medesime causali delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (se ci sono più di 15 dipendenti) anche a favore dei datori di lavoro che occupano un solo dipendente. I fondi avranno un anno di tempo per adeguarsi (sino al 31.12.2022) pena la confluenza nel FIS (il Fondo di integrazione salariale gestito dall'INPS) dal 1° gennaio 2023. Il Ministero, tuttavia, spiega che nelle more dell'adeguamento dal 1° gennaio 2022 anche i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli regolamenti saranno iscritti al FIS.
Fondo di Integrazione Salariale
Anche il FIS è coinvolto nella riforma. L'obbligo di iscrizione viene esteso, con una norma di chiusura, a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (rispetto ai cinque attuali) nei settori in cui non è prevista la CIGO o dove non siano stati costituiti altri fondi bilaterali.
Documenti: Circolare MdL 1/2022