Codatorialità, Obblighi Inail assolti dall'azienda di riferimento
I chiarimenti dell’Inail in merito alla «rete d'impresa». Denunce di infortunio e malattie professionali così come l’autoliquidazione dei premi sono a carico dell’azienda individuata come referente.
L’impresa indicata come «datore di lavoro di riferimento» è l’azienda tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail. A spiegarlo è lo stesso Istituto Assicuratore nella circolare n. 31/2022 pubblicata l’altro giorno in cui spiega – per i profili di propria competenza – i risvolti della cd. «codatorialità».
Contratti di rete
Il documento riguarda il regime dei contratti di rete tra imprese ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009. Nell’ambito di tali contratti, infatti, le imprese possono optare per la cd. «codatorialità», strumento finalizzato a rendere più agevole per le imprese retiste l’utilizzazione condivisa del personale senza aggravio dei parametri di subordinazione per i lavoratori.
Con il D.M. 29 ottobre 2021, n. 205 e con la Nota del Ministero del Lavoro n. 315 del 22 febbraio 2022, dal 23 febbraio 2022 le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della «codatorialità» vanno effettuate attraverso il modello «Unirete». Per i rapporti in «codatorialità» in essere a tale data la comunicazione andava effettuata obbligatoriamente entro il 24 marzo 2022. Gli adempimenti comunicativi sono effettuati da una impresa retista, individuata come referente nel contratto di rete, che rimane l'unica responsabile e sanzionabile per eventuali omissioni.
Assicurazione Inail
Per l'Inail, l'impresa indicata come «datore di lavoro di riferimento», quella a cui è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità, è da considerare datore di lavoro a tutti gli effetti dell'assicurazione infortuni. Di conseguenza, è l'impresa tenuta ad assolvere tutti gli obblighi assicurativi e, in particolare, a:
- presentare le denunce delle lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e il calcolo del premio assicurativo, comprese le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto o di cessazione della lavorazione;
- effettuare l'autoliquidazione annuale dei premi;
- presentare le denunce d'infortunio e di malattia professionale, nonché le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.
Il premio
Il premio si calcola secondo le regole generali. Pertanto, si applicano le voci di tariffa della gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è esposto effettivamente secondo la classificazione delle lavorazioni esercitate dal datore di lavoro. Ne deriva che se la lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è già presente con la corrispondente voce di tariffa nella «posizione assicurativa territoriale» (PAT) del datore di lavoro di riferimento, non è necessaria alcuna denuncia di variazione. In caso contrario, vanno istituite le voci di rischio corrette nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento.
Sanzioni
In caso di inadempimento degli obblighi assicurativi opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa, ex art. 1294 del codice civile. Ciò vuol dire che, in presenza di un accertamento la richiesta dei premi sarà notificata anche ai co-datori di lavoro obbligati solidalmente, in analogia a quanto avviene per la responsabilità solidale in materia di appalti (circolare 54/2012).