COVID-19, Estesa l'indennità di 600 euro ad Aprile e Maggio. Ecco le categorie beneficiarie
Rinnovati con il Decreto Rilancio i bonus di 600 euro per professionisti, co.co.co e lavoratori autonomi, stagionali, agricoli e lavoratori dello spettacolo.
Lavoratori autonomi
Il rinnovo del bonus vede, tuttavia, alcune differenze rispetto al Dl Cura Italia soprattutto per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Per i professionisti con partita iva iscritti alla gestione separata dell'Inps l'importo resta confermato a 600 euro per il mese di aprile; mentre a maggio il bonus sale a 1.000€ ma solo a condizione che il professionista registri una riduzione del reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 (in assenza della riduzione da maggio non spetta alcun bonus).
Per i titolari di rapporti di collaborazione iscritti alla gestione separata dell'Inps il bonus sarà pari a 600 euro per il mese di aprile e a 1.000 euro per il mese di maggio (a condizione che il rapporto di collaborazione sia cessato alla data di entrata in vigore del DL Rilancio). Artigiani, commercianti, coltivatori diretti iscritti alle gestioni speciali Ago, avranno un sostegno (sempre di 600 euro) invece solo per il mese di aprile (non per maggio) mentre per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato il rinnovo dei 600 euro vale sia per aprile che per maggio (anche se occorrerà attendere un nuovo decreto interministeriale che fissi le condizioni di concessione).
Le altre categorie
Guadagnano il rinnovo del bonus anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nonché i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni e i lavoratori agricoli dipendenti per i quali però la cifra scende da 600 a 500 euro (e solo per il mese di aprile). Premiati, invece, i lavoratori dello spettacolo che ottengono la conferma dell'indennità di 600 euro sia ad aprile che a maggio così come intermittenti, autonomi occasionali, stagionali e incaricati delle vendite a domicilio (categorie incluse solo recentemente nella platea con il Decreto interministeriale del 30 Aprile 2020).
I bonus non potranno essere cumulati con tra loro nè corrisposti ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del DL Rilancio, così come ai percettori di reddito di cittadinanza, la cui quota sarà però integrata nel caso fosse più bassa di 600 euro (a differenza di quanto previsto a marzo in cui era stabilita la completa incumulabilità a prescindere dall'entità dell'RdC). Per quanto riguarda i bonus del Cura Italia, ci sarà tempo fino a quindici giorni dopo l'entrata in vigore del decreto per richiedere l'indennità, per le quali il governo aveva stanziato 3 miliardi di euro.
Domestici
Del tutto nuova, invece, l'indennità pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.