Decreto sostegni, Il Testo in Gazzetta. Ecco cosa cambia
In vigore da oggi il dl n. 41/2021 contenente nuove misure di sostegno al welfare per imprese e lavoratori. In arrivo una ulteriore proroga della cassa integrazione con causale Covid-19 e il blocco dei licenziamenti. Rinnovato anche il reddito di emergenza e le indennità onnicomprensive per gli stagionali ed i lavoratori dello spettacolo.
Cassa integrazione e blocco licenziamenti
Per i lavoratori dipendenti si rinnova ulteriormente la cassa integrazione con causale covid-19. L'ultimo intervento risalente alla legge di bilancio per il 2021 aveva riconosciuto una durata massima di 12 settimane decorrenti dal 1° gennaio 2021 sino al 31 marzo 2021 (per la CIGO) e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per la CIGD e l'ASO. Il decreto sostegni riconosce ulteriori 13 settimane di CIGO dal 1° aprile al 30 giugno 2021 e 28 settimane per la CIGD e l'ASO fruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 (senza pagamento del contributo addizionale). Le tutele sono riconosciute ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021 (ora 4 gennaio 2021). Si rinnova anche la CISOA con altri 120 giorni fruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 (la legge di bilancio 2021 aveva riconosciuto 90 giorni dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). Il blocco dei licenziamenti (per motivi economici) opererà fino al 30 giugno 2021 (ora è sino al 31 marzo) ma per le imprese che possono far ricorso alla CIGD, all'ASO o alla CISOA durerà fino al 31 ottobre 2021. Confermate anche le deroghe al blocco dei licenziamenti tra cui la possibilità di stipulare un accordo di incentivazione all'esodo finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il riconoscimento della Naspi a favore del lavoratore.
Fino al 31 dicembre 2021 è possibile per una volta ancora ricorrere alla facoltà di prorogare e rinnovare contratti a termine senza causali. A differenza dei precedenti provvedimenti non è stato prorogato l'esonero contributivo per le aziende che non fanno ricorso alla cassa covid. Si prevede, inoltre, una semplificazione nella procedura di invio dei dati all’Inps mediante l’utilizzo del flusso Uniemens-cig.
Indennizzi
Sul fronte delle indennità viene rinnovata: a) quella onnicomprensiva per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 euro; b) l'indennità per i lavoratori sportivi per un importo variabile tra i 1.200, 2.400 e 3.600 euro a seconda rispettivamente se nel 2019 sono stati percepiti compensi da attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro, tra 4 e 10 mila euro, o superiore a 10mila euro; c) il REM, il reddito di emergenza, per ulteriori tre mensilità (le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2021).
Si rinnova pure l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza nel periodo di comporto. Il decreto imbarca, inoltre, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza (per far fronte all'aumento delle domande) e la possibilità di richiedere la naspi a prescindere dalla presenza di 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi antecedenti la richiesta della prestazione (la deroga ha effetto per le prestazioni concesse dal 23 marzo al 31 dicembre 2021). Per il 2021 si prevede, inoltre, la sospensione dell’erogazione del Rdc (in luogo della decadenza) in caso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di 10.000 euro, per la durata del contratto di lavoro e comunque non oltre i sei mesi.
Documenti: Il testo del Dl n. 41/2021