Dimissioni di Fatto, Addio alla Naspi
Lo prevede un passaggio del ddl lavoro. Niente prestazione di disoccupazione (e ticket licenziamento per il datore) se non ci si presenta al lavoro senza motivo per più di quindici giorni consecutivi.
L’assenza ingiustificata dal posto di lavoro per oltre 15 giorni consecutivi equivale a presentare le dimissioni ma senza necessità di seguire la procedura telematica. Pertanto al lavoratore non spetterà più la Naspi ed il datore di lavoro non dovrà pagare il ticket di licenziamento. Lo prevede l’articolo 19 del ddl lavoro approvato l’altro giorno in via definitiva dal Senato. In tal caso, il datore di lavoro dovrà inviare la CO (comunicazione obbligatoria di cessazione) e una nuova comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà verificare la veridicità del fatto.
Le dimissioni di fatto
Il legislatore cerca di mettere un argine al fenomeno dei furbetti della Naspi, cioè quei lavoratori che non si presentano più al lavoro senza giustificazione costringendo il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento disciplinare. Il risultato è lo stesso delle dimissioni (cioè la risoluzione del rapporto di lavoro) ma in tal caso il lavoratore fa salvo il diritto alla Naspi, la prestazione di disoccupazione, ed il datore di lavoro è beffato dall’obbligo di versare anche il ticket licenziamento, cioè il contributo obbligatorio dovuto all’Inps che serve proprio a finanziare la Naspi.
La Naspi, infatti, non spetta se il rapporto cessa per dimissioni o per risoluzione consensuale (salvo alcuni casi particolari, es. maternità). Se è il datore a prendere l'iniziativa di risolvere il licenziamento anche se indotto dal comportamento del prestatore la Naspi deve essere erogata. La relazione al ddl Lavoro lo spiega: la norma ha «l’obiettivo di riequilibrare le posizioni dei contraenti in tutti quei casi in cui il lavoratore effettivamente manifesta la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ma non adempie alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di godere della fruizione della indennità di disoccupazione Naspi che la normativa vigente non riconosce in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa».
Stop ai furbetti della Naspi
L’articolo 19 del ddl stabilisce, pertanto, che quando l’assenza ingiustificata si protragga oltre il termine fissato dal Ccnl o, in mancanza di questo, per più di 15 giorni, il rapporto s’intende risolto “per volontà del lavoratore”, senza dover seguire la procedura delle dimissioni telematiche. La nuova norma non opera qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di giustificare l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
In questa ipotesi, pertanto, il datore di lavoro non dovrà ricorrere al licenziamento disciplinare: sarà sufficiente comunicare l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione. Inoltre non dovrà più pagare il ticket licenziamento. Il lavoratore, dal canto suo, perderà il diritto alla fruizione della Naspi.