Disoccupazione, Stop sino al 16 luglio agli obblighi di condizionalità
Il decreto legge "Rilancio" ha prorogato di ulteriori due mesi la sospensione delle misure di condizionalità connesse all'erogazione degli strumenti di sostegno al reddito come la Naspi, Dis-Coll e Reddito di Cittadinanza.
L'articolo 76 del D.L. 34/2020 ha, infatti, esteso da 2 a 4 mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione dei sostegni al reddito prevista dall'articolo 40, comma 1, del D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 nell'ambito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari. Pertanto, tali obblighi torneranno ad applicarsi a decorrere dal 17 luglio 2020, resta fermo che non ci sarà alcuna sospensione nella fruizione dei relativi benefici economici.
Reddito di Cittadinanza
Formano oggetto di sospensione, in particolare, gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (di cui al D.L. 4/2019) come, ad esempio, quello di partecipare a corsi di formazione e di orientamento, di sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, nonché quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate).
A tal ultimo riguardo va segnalato - a seguito di un correttivo introdotto dalla legge di conversione numero 27/2020 all'articolo 40 del DL 18/2020 - che la sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza. Pertanto la mancata accettazione dell’offerta di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza comporterà la segnalazione all’INPS per l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza. I nuclei potranno, comunque, aderire su base volontaria alle attività di formazione professionale e orientamento al lavoro e alle altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza (ma in tal caso la mancata adesione alle citate attività non potrà essere oggetto di segnalazione all’INPS).
Altri ammortizzatori sociali
La sospensione interessa pure le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori della Naspi e della Dis-Coll di cui al Dlgs 22/2015 come, ad esempio, la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti; nonchè gli obblighi connessi al godimento di trattamenti di integrazione salariale, tra cui quello di presentarsi alle convocazioni stabilite dai centri per l’impiego e di procedere, sempre attraverso i centri per l’impiego, alla ricerca attiva di lavoro per il beneficiario di assegno di ricollocazione (di cui agli artt. 8 e 24-bis del D.Lgs. 148/2015).
Collocamento obbligatorio
Sono sospesi sino al 16 luglio anche gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di soggetti disabili, di cui all’art. 7 della L. 68/1999, così come le procedure di avviamento a selezione effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, finalizzate alle assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e da quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali (ex art. 16 della L. 56/1987).
Convocazioni dei Cpi
Sono sospesi, infine, i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione alle iniziative di orientamento contemplate nel Patto di servizio personalizzato stipulato con i centri per l’impiego allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione del soggetto, al mantenimento del quale è subordinata la fruizione, in genere, delle predette misure di sostegno al reddito (ex art. 20, c. 3, lett. a), del D.Lgs. 150/2015).