Indennità Covid-19, Al via il riesame per marittimi e pescatori
I chiarimenti in un documento dell'Inps riguardano i lavoratori che hanno fatto istanza (poi rigettata) per l’indennizzo Covid-19 di 40 euro al giorno ai sensi della legge n. 178/2020.
Marittimi e pescatori autonomi a cui l’Inps ha respinto la domanda per l’indennità da 40 euro netti al giorno prevista dalla legge di bilancio 2020 per contrastare gli effetti del Covid-19 hanno 20 giorni di tempo per presentare istanza di riesame. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 2576/2022 precisando che trascorso tale termine la domanda si intende definitivamente respinta ed il lavoratore, eventualmente, dovrà proporre ricorso giurisdizionale per impugnare la decisione.
Indennizzo Covid-19
L’articolo 1, co. 315-319 della legge n. 178/2020 ha introdotto una misura di sostegno a favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi.
Il beneficio consiste in un sostegno economico, esentasse, pari a 40 euro netti al giorno per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. E’ erogato a condizione che gli interessati abbiano subito una riduzione del reddito nel primo semestre 2021 in misura almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019 (il calo del reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività). Le domande dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 2021 (Cfr. Circolare Inps n. 173/2021).
Attività concluse
Ebbene l’Inps spiega di aver completato la prima fase di gestione delle domande pervenute. In particolare gli utenti possono consultare le motivazioni del rigetto delle istanze nella sezione denominata Servizio «Indennità Covid-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)», alla voce «Esiti», sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
Riesame entro 20 giorni
Avverso il rigetto l’Inps spiega che è possibile proporre un’istanza di riesame entro 20 giorni (termine non perentorio) decorrenti dal 27 giugno 2022 (data di pubblicazione del messaggio) o dalla conoscenza della reiezione se successiva. Con la richiesta occorre produrre specifica documentazione (contenuta nell'Allegato 1 allo stesso documento) a seconda delle motivazioni del respingimento dell'istanza per consentire il supplemento di istruttoria da parte dell'Ente Previdenziale (che potrà concludersi con l'accoglimento della domanda).
Accertamento semplificato
A differenza del passato in cui l’Inps chiedeva la produzione di cospicua documentazione (tra cui, ad esempio la licenza di pesca), se l'ente previdenziale ha respinto la domanda per impossibilità di accertare il requisito di «pescatore autonomo» in sede di riesame all’interessato basterà produrre un’autocertificazione in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:
- lo status di pescatore «autonomo»;
- la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.
Inoltre, il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.
Se la domanda è stata rigettata per rilevazione dell'iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) gli interessati potranno autocertificare la cessazione dell'attività in questione. In caso di rigetto per accertamento di un rapporto di lavoro dipendente attivo occorre dimostrare la cessazione dello stesso allegando copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Reiezioni forti
Per le cd. «reiezioni forti», non è possibile proporre istanza di riesame ma esclusivamente azione giudiziaria. E’ il caso, ad esempio, in cui l’Inps abbia accertato la titolarità di una pensione diretta / ape sociale, la tardiva presentazione dell’istanza, la fruizione di trattamenti di integrazione salariale.
Documenti: Messaggio Inps 2576/2022