La temperatura percepita è sufficiente a chiedere la Cigo
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Rese note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l'accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovuta a temperature elevate.
La temperatura percepita consente di chiedere la Cassa integrazione ordinaria per «eventi meteo». Le imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35° centigradi. Ma ai fini dell'integrazione salariale possono essere considerate idonee anche le temperature «percepite». Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 2999/2022 pubblicato oggi ribadendo i chiarimenti già forniti in passato.
Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio n. 1856/2017 precisano che sono considerate «elevate», le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori a tale valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, «atteso che la valutazione sull'integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle percepite, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto».
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
L'azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l'entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo (l’Istituto li acquisirà autonomamente).
Il documento aggiunge, infine, che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Documenti: Messaggio Inps 2999/2022