Lavoro Domestico, Ecco i nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2022
Siglata la consueta intesa al Ministero del Lavoro con le associazioni di categoria per adeguare i minimi retributivi da corrispondere nei confronti dei lavoratori domestici nel 2022.
Sale nel 2022 la busta paga di colf e collaboratori domestici. Ieri il Ministero del Lavoro ha comunicato ufficialmente le nuove tabelle retributive minime valide per l'anno nuovo dopo l'accordo siglato con la Fidaldo (Federazione nazionale dei datori di lavoro domestico) e le associazioni che la compongono. Le retribuzioni minime sono state rivalutate tenendo conto dell'aumento del costo della vita (più 3,6%). L'adeguamento porterà a un aumento di circa 50 euro all'anno per le famiglie con una colf e di circa 100 euro per chi occupa una badante.
I livelli di inquadramento
Come noto i lavoratori domestici sono inquadrati in quattro livelli (A,B,C e D) a seconda dell'esperienza e della professionalità maturata. A ciascun livello corrispondono due parametri retributivi, quello base e quello super identificato con una "S" che concerne l'assistenza alle persone.
Il livello A si riferisce ai collaboratori familiari generici senza o con breve esperienza lavorativa (inferiore a 12 mesi), ad esempio la colf che svolge solo le mansioni di pulizia della casa, l'aiuto cuoco, l'assistente delle aree verdi. Il parametro super (AS) comprende gli addetti ad esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro.
Il livello B, più comune, riguarda i collaboratori familiari con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa. Si tratta di personale sufficientemente esperto che riveste i ruoli di collaboratori domestici polifunzionali (cioè capaci di svolgere più funzioni contemporaneamente come pulizia, riassetto della casa e la preparazione dei pranzi), camerieri, custodi, giardinieri, autisti. Nel profilo super (BS) rientrano gli assistenti a persone autosufficienti (anziani e bambini) tra cui la baby sitter.
Il livello C comprende i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, operano con totale autonomia e responsabilità, come i cuochi i quali hanno anche il compito di approvvigionamento delle materie prime. Il profilo super (CS) comprende l'assistente a persone non autosufficienti (senza formazione specifica), che svolge anche le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
L'ultimo livello, quello D, riguarda i soggetti qualificati che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Si tratta, ad esempio, dei maggiordomi, delle governanti, capo cuochi, capo giardinieri eccetera. Nel parametro super (DS) sono inquadrati gli assistenti a persone non autosufficienti (con specifica formazione) ed il direttore di casa (con mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa).
I nuovi minimi salariali
Per effetto dell'aggiornamento dei minimi salariali lo stipendio mensile base dei lavoratori conviventi oscilla da 664,09€ mensili per il profilo base (A) a 1.267,82€ per il profilo più qualificato (DS). Per l'assistenza notturna il minimo mensile oscilla da 1.041,42€ per le persone autosufficienti (B) a 1.458,03€ per il personale più qualificato che presta assistenza a persone non autosufficienti. Chi presta lavoro su base oraria (non conviventi) ha diritto ad un minimo tra i 4,83€ sino a 8,57€ all'ora per il profilo più qualificato.
Salgono pure le indennità sostitutive di vitto e alloggio che spettano alle domestiche a servizio intero (e parzialmente anche a quelle a mezzo servizio, quando siano occupate per notevole parte della giornata): a partire dal 1° gennaio il valore di ciascun pasto è fissato in 2,03 euro, mentre quello dell'alloggio in 1,75 euro. In tabella i nuovi importi validi per il 2022.
L'aggiornamento, come detto, riguarda i minimi salariali. I datori di lavoro domestico possono, infatti, corrispondere importi più elevati tramite un superminimo assorbibile. In tal caso la retribuzione non subirà alcun mutamento essendo superiore a quella minima. Inoltre bisogna considerare che per ogni biennio di servizio per lo stesso datore di lavoro al collaboratore spetta un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. Il numero massimo dei bienni è fissato in 7.