Lavoro irregolare, La «Maxisanzione» scatta anche con il «Libretto Famiglia»
I chiarimenti in una nota dell’Ispettorato del Lavoro. Il regime sanzionatorio previsto nelle ipotesi di «lavoro nero/irregolare» si applica anche all'utilizzo di prestazioni rese in regime di «Libretto Famiglia» che non risultino conformi all'art. 54-bis del dl n. 50/2017.
Sanzioni salate per chi adibisce ad un lavoro diverso da quelli consentiti prestatori assunti tramite il cd. «libretto della famiglia», cioè per le prestazioni di lavoro occasionale. Anche le persone fisiche, in questi casi, possono essere sanzionate in misura analoga ai datori di lavoro cioè con applicazione della cd. «maxisanzione» per il lavoro nero. Lo rende noto l’Inl nella nota 856/2022 di aggiornamento del vademecum per lavoro sommerso.
Campo di applicazione
L’ispettorato passa in rassegna le irregolarità che danno luogo alla «maxisanzione» per il lavoro nero. Tra queste la conferma che l’ambito soggettivo comprende i datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, ad esclusione del datore di lavoro domestico. Tale esclusione «non opera nel caso in cui il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale» (cfr. ML circ. n. 38/2010). La sanzione scatta, ad esempio, nei confronti del datore di lavoro che impiega il domestico nella sua attività di B&B.
La medesima sanzione, spiega l’Inl, va applicata «anche alle persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017». E ciò ancorché sia stato correttamente gestito tramite l’apposita piattaforma INPS, quella usata per la registrazione e la comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa in essere. Pertanto la maxisanzione scatta anche nei confronti del privato cittadino che adibisce, ad esempio, il prestatore come cuoco o autista, attività diverse da quelle «legali» non rientranti cioè in nessuna delle categorie che legittimano l'utilizzo del Libretto.
I limiti del Libretto famiglia
Si ricorda che mediante il Libretto Famiglia, l’utilizzatore «committente» può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore ricomprese in:
- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare (le ripetizioni private);
- attività degli "steward" negli impianti sportivi (limitatamente alle società sportive).
Ma attenzione, le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Obblighi in capo ad utilizzatore e prestatore
Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori, anche tramite Contact center, dai patronati e dagli intermediari muniti di apposita delega. Dopo la registrazione l’utilizzatore del Libretto di Famiglia deve provvedere a comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS).
Sanzioni applicabili
La sanzione applicabile a tutti i casi di lavoro irregolare (e quindi anche in ipotesi di prestazioni tramite Libretto famiglia), è graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito ed è determinata come di seguito:
a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Le sanzioni, infine, sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
- lavoratori stranieri;
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza La legge di bilancio 2019 ha altresì previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).