Legge 104, Dal 13 agosto permessi mensili senza «referente unico»
Novità anche per il congedo straordinario che potrà essere fruito anche dai conviventi di fatto con il disabile da assistere. I chiarimenti in un documento dell’Inps che attua la novella contenuta nel dlgs n. 105/2022.
Stop al «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 3096/2022.
Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo. La novella, pertanto, comporta l’aggiornamento della tabella dell’ordine di priorità.
Domande al via
Le modifiche, come detto, sono in vigore dal 13 agosto. Da questa data, spiega l'Inps, più soggetti aventi diritto potranno richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Dalla stessa data sono in vigore anche le modifiche in merito al congedo straordinario. In tal caso, tuttavia nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici dell’Inps, gli interessati dovranno rilasciare un’autocertificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.
Resta fermo che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, l’interessato dovrà produrre un’autocertificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Documenti: Messaggio Inps 3096/2022