Parità di Genere, Via libera allo sgravio contributivo per i datori di lavoro
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Da ieri e fino al prossimo 15 febbraio possono presentare richiesta all'Inps i datori di lavoro con certificazione rilasciata entro il 31 dicembre 2022.
Domande al via per lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro del settore privato che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022. Avranno diritto ad uno sgravio dell’1% sulla contribuzione datoriale loro dovuta entro un massimo di 4.166€ mensili (50.000€ annui) ad azienda. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 137/2022 a seguito della pubblicazione del decreto del ministero del lavoro del 20 ottobre 2022 che ha disciplinato la speciale agevolazione.
Assetto dell’incentivo
L'incentivo, introdotto dalla legge n. 162/2021 per sostenere la certificazione della parità di genere nelle aziende del settore privato, consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale datoriale (ad eccezione dei premi e contributi Inail) in misura pari all’1% per le mensilità di validità della certificazione della parità di genere. Possono fruire dell’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (ad esempio i professionisti), che hanno la certificazione di parità conseguita entro il 31 dicembre 2022. Per le annualità successive, l’Inps fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.
Misura e durata
L’incentivo spetta nel limite massimo di 50.000€ annui ad azienda da riparametrare su base mensile. La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile, spiega l’Inps, è quindi 4.166,66 euro (50.000,00/12). L'esonero opera per tutta la durata della certificazione, con decorrenza dal primo mese di validità della stessa certificazione. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro provvederà, a propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Inps e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
Si rammenta che non ci sono effetti negativi sulla pensione dei lavoratori beneficiati: resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le condizioni
Si applicano le condizioni previste dall'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006: regolarità contributiva (Durc); assenza di violazioni delle norme sulla sicurezza lavoro; rispetto accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali. Inoltre, aggiunge l'Inps, poiché le aziende con oltre 50 dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall'Inl che può comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre lo stop per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti, l'agevolazione è da ritenersi subordinata anche all'assenza di tale sospensione da parte dell'Inl (cioè la corretta presentazione del rapporto biennale). L’agevolazione, inoltre, è cumulabile con altri esoneri e riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.
La domanda
Per essere ammessi allo sgravio, il datore di lavoro deve fare domanda all'Inps, online, tramite il modulo «PAR_GEN» nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Per l'anno 2022, per dare maggiore possibilità di accedere all'esonero, la domanda si può presentare dal 27 dicembre al 15 febbraio 2023.
Documenti: Circolare Inps 137/2022