Pensioni, Ancora sospeso l'esonero contributivo per le filiere agricole
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Rinviate tutte le scadenze relative ai contributi dovuti tra il 1° novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 in attesa dell'aggiornamento dei criteri di compatibilità con la normativa europea.
La questione
L'articolo 16 e 16-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (cd. decreto ristori) ha previsto per il mese di novembre e dicembre 2020, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge. L'agevolazione spetta nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (quindi non ci sono effetti negativi sulle pensioni). Spetta, inoltre, sia alle aziende (per la quota di competenza del datore di lavoro) che ai lavoratori autonomi. L'Inps aveva fornito le prime istruzioni con il messaggio n. 4272/2020 indicando che, nelle more della definizione della domanda di esonero, gli autonomi in agricoltura avrebbero potuto già defalcare 1/12 della contribuzione dovuta per l'anno 2020 sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020.
L'articolo 19 del dl n. 41/2021 (cd. decreto ristori) ha rinnovato lo sgravio anche con riferimento alla mensilità di gennaio 2021 riconoscendo la fruibilità, oltre che ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione.
Rinvio
Considerato che il riconoscimento dell’esonero anche ai sensi della sezione 3.12 del citato Quadro Temporaneo ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione del beneficio per le aziende che intendono utilizzare la previsione della predetta sezione 3.12 l'INPS spiega che sono differite tutte le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Il differimento opera riguardo a tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che potenzialmente possono accedervi (si fa riferimento al codice ATECO).
Documenti: Messaggio Inps 2263/2021