Pensioni, no alla penalizzazione per chi è in salvaguardia
I lavoratori che accedono alla pensione in regime di salvaguardia, cioè mantenendo le regole pensionistiche vigenti al 6 dicembre 2011, non subiranno la decurtazione dell'1%-2% prevista dall'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011 qualora non abbiano compiuto i 62 anni. Kamsin E' quanto si apprende da alcune risposte fornite dalle sedi territoriali dell'Istituto di previdenza nei giorni scorsi. L'interpretazione dell'Inps conferma sostanzialmente quanto già si riteneva in materia ribadendo che la penalizzazione riguarda solo i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con i requisiti post-Riforma Fornero (messaggio Inps 19202/2013).
In sintesi pertanto con la normativa vigente una lavoratrice che accederà alla pensione anticipata con i 41 anni e sei mesi di contributi subirà le penalità legate all'età (taglio dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto all'età di 60 anni) se non avrà compiuto i 62 anni e l'anzianità contributiva non risulterà composta da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, a 219, e per i congedi parentali di maternità previsti dal Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, a 1424.
Se invece l'accesso al pensionamento avverrà in deroga, grazie a una delle cinque salvaguardie previste dalla normativa vigente e l'Inps ha accolto la relativa istanza, allora la pensione non subirà le penalità citate ancorchè la lavoratrice non avrà perfezionato i 62 anni di età.
Zedde